Sospensione Condizionale della Pena: Quando i Precedenti di Polizia Contano
L’istituto della sospensione condizionale della pena rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, volto a favorire il reinserimento sociale di chi ha commesso reati di minore gravità. Tuttavia, la sua concessione non è automatica, ma subordinata a una rigorosa valutazione da parte del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui criteri di tale valutazione, soffermandosi in particolare sul peso che possono avere i precedenti di polizia dell’imputato. Vediamo nel dettaglio il caso e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di 6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti, specificamente previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità). Sia il Tribunale che la Corte d’Appello negavano all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al diniego del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Secondo la Cassazione, il motivo di ricorso non faceva altro che riproporre censure già correttamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica e coerente, in quanto ha negato la sospensione condizionale della pena sulla base della mancanza dei presupposti di legge.
Le Motivazioni: il Ruolo del Giudizio Prognostico e dei Precedenti
Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione dell’art. 164 del codice penale. Questa norma richiede al giudice, per concedere il beneficio, di formulare un giudizio prognostico positivo, ovvero una previsione fondata che l’imputato si asterrà dal commettere nuovi reati. Per formulare tale giudizio, il giudice deve tenere conto di tutti gli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale, tra cui le modalità dell’azione, le condizioni di vita dell’imputato e i suoi precedenti.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano valorizzato non solo le modalità del reato, ma anche un precedente di polizia a carico dell’imputato, caratterizzato da una particolare aggressività. Questo elemento, secondo la Corte, è stato correttamente utilizzato per formulare un giudizio negativo sulla personalità del soggetto e, di conseguenza, una prognosi di futura recidiva. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio giurisprudenziale consolidato: i precedenti di polizia, pur non essendo condanne definitive, possono essere utilizzati nel giudizio prognostico, a condizione che da essi si possano trarre elementi fattuali concreti che giustifichino una valutazione negativa della personalità dell’imputato e una previsione di ulteriore pericolosità sociale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame ribadisce che la concessione della sospensione condizionale della pena non è un diritto, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice, ancorata a precisi parametri normativi. La decisione insegna che il passato di un individuo, anche se non sfociato in condanne penali definitive, può avere un peso determinante. Un singolo precedente di polizia, se particolarmente indicativo di una personalità aggressiva o incline a delinquere, può essere sufficiente a convincere il giudice che il soggetto non merita la fiducia dell’ordinamento, precludendogli l’accesso al beneficio. Ciò sottolinea l’importanza di una condotta di vita irreprensibile, anche al di fuori delle aule di tribunale, per poter beneficiare degli istituti premiali previsti dalla legge.
Un precedente di polizia può impedire la concessione della sospensione condizionale della pena?
Sì, secondo la Corte un precedente di polizia può essere legittimamente considerato dal giudice per negare il beneficio. Ciò è possibile quando da tale precedente emergono elementi fattuali concreti, come una particolare aggressività, che giustificano una valutazione negativa della personalità dell’imputato e una prognosi di futura recidiva.
Quali elementi valuta il giudice per concedere la sospensione condizionale della pena?
Il giudice deve formulare un giudizio prognostico basato sui criteri dell’art. 133 del codice penale. Tra questi vi sono le modalità dell’azione criminosa, le condizioni di vita dell’imputato e i suoi precedenti penali e di polizia, al fine di prevedere se si asterrà dal commettere nuovi reati.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte con motivazioni corrette e logiche dai giudici dei gradi di merito, senza introdurre nuovi profili di illegittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15360 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il 19/04/1991
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Fi enz confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 22 dicembre a022 che aveva condannato COGNOME Stanley alla pena di mesi 6 di reclusion ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. 9 otto )re n.309.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamenti ndo, un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferinr ento mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale d( Ila pena
3. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo proposto riproduce profili di censura già adeguatamente ragliat disattesi, con corrette argomentazioni giuridiche, dai giudici di merit (p e 5)
La motivazione fornita dalla Corte territoriale appare priva di profili di llo laddove ben si confronta con il dato normativo e nega l’applicazil n ne della sospensione condizionale della pena sulla base della carenza, ne caso specie, dei presupposti di legge. Infatti, l’art. 164 cod. pen. richied della concessione del beneficio, una valutazione che tenga coi ito d circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen. Sul punto, i giudici di se grado, valorizzando le modalità dell’azione, le condizioni vita dell’imi uta il precedente di polizia a suo carico, connotato da una particolare ag5, ress (pag. 4 e 5) hanno correttamente formulato un giudizio negativo n ordin all’astensione dell’imputato dalla commissione di nuovi reati. È o )port richiamare il principio secondo cui, in tema di sospensione condizior ale de pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice pt ò t conto dei precedenti di polizia dell’imputato, purché dalla valutazi( ne stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifich in valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulterior( reci (Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023 Ud. (dep. 01/02/2023) Rv. 28409 Sez.5, n. 9106 del 21/10/2019 Ud. (dep.06/03/2020) Rv. 278685).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc( ssuali e non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma a la Cass
delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 od. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riporr nte al pag
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Così deciso in Roma il 2 aprile 2025.