Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21009 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositat conclusioni scritte, con cui chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.E’ stata impugnata la sentenza della Corte d’appello di Roma del 3 novembre 2023, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha riqualificato il reato di bancarotta fraudo documentale originariamente contestato a COGNOME NOME, già amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 28 ottobre 2016, in quello di bancarotta documentale semplice con la rideterminazione in melius della pena principale e di quelle accessorie fallimentari.
2.Ha promosso ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore abilitato, che ha dedotto un unico motivo, fondato sull’assunta violazione dell’art. 163 cod. pen., anche per i riflessi l’accoglimento della ragione di impugnazione produrrebbe sulla revoca del beneficio della
sospensione condizionale della pena concessagli con sentenza del Tribunale di Udine, irrevocabile il 13 giugno 2014, statuita dalla sentenza di primo grado – che lo avev condanNOME alla pena di anni due di reclusione in relazione all’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, poi derubricata in sede di gravame – ai sensi dell’art. 168 cod. pen. In sostanza, il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale avrebbe dovuto “valutare concessione di tale beneficio e motivare l’eventuale rifiuto con una disamina della personalit dell’imputato e della possibilità di reiterazione”; in conseguenza del suo riconosciment avrebbe dovuto annullare la revoca di quello concesso dal Tribunale di Udine.
Considerato in diritto
1.11 primo motivo di ricorso, che assume carattere assorbente, è fondato.
La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ai sensi dell’art. 164 cod. pen., che richiama sua volta – i diversi e variegati parametri di riferimento di cui all’art. 133 cod. pe presupposto indefettibile è rappresentato dalla prognosi favorevole in ordine alla futu astensione dalla commissione di ulteriori reati. L’art. 597 comma 5 cod. proc. pen. attribuis tuttavia al giudice di secondo grado, in deroga al principio devolutivo, il potere di appl “anche di ufficio la sospensione condizionale della pena” e il risalto della peculiarità d previsione normativa è accentuato dal connotato eminentemente discrezionale dello scrutinio che il giudice è chiamato a svolgere.
2.1. Il tema dell’apparente interferenza tra l’assegnazione del potere di concessione dell sospensione condizionale e la prescrizione dell’obbligo, imposto al giudice di secondo grado, di esaminare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio che non sia stato invocato con i motivi di gravame è stato puntualmente esamiNOME dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, che ne hanno illustrato la concreta ragionevolezza con particolare riferimento ai casi in cui sia sopravvenuta l’attualità presupposti di applicazione dei benefici di legge, non sussistenti nel primo giudizio. sentenza del massimo consesso ha dunque ritenuto che sia corretto riconoscere l’esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge (o di una o attenuanti), come un “dovere”, in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l’esercizio, tanto più se divenuti attuali proprio nel giudizio di appello. E’ allora precisato che tale potere-dovere, che espressamente attribuisce al giudice di vagliare “d ufficio”, ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., la possibilità di concessione sospensione condizionale non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazion di parte, espressa in una richiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio
appello; purtuttavia, il dovere di delibazione deve essere contemperato con il suo profilo “eccezionalità” rispetto ai principi generali che governano il giudizio di appello e contenuto “discrezionale” del suo oggetto, che richiede valutazioni di puro merito. composizione tra i diversi tratti distintivi così delineati è stata enunciata dalla giurispr nel principio in base al quale il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagNOME alcuna motivazione, non possa costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, salvo il caso in cui l’effettivo espletamento del medes potere-dovere sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudi di appello (sez. U Salerno, cit.; sez.4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596; con per il principio espresso, sez. 1 n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413).
2.2. Orbene, nel caso sottoposto all’attenzione di questa Corte la difesa dell’imputato richiesto, in sede di formulazione delle conclusioni, il riconoscimento della sospensio condizionale della pena in caso di conferma dell’affermazione di responsabilità, come risult testualmente dal verbale di udienza, compulsato dal collegio per effetto della deduzione, con motivo di ricorso, di un error in procedendo; la Corte territoriale non si è espressa sulla richiesta ed anzi, nella parte motiva della sentenza ha dato esclusiva contezza dell’istanza applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che il difensore ha formalizzato, ma in via ulteriormente subordinata rispetto all’invocata sospensione condizional della pena; la lacuna della motivazione della pronuncia è vieppiù accentuata dal fatto che l sentenza di secondo grado ha accolto il motivo di gravame relativo alla riqualificazione d reato di bancarotta documentale fraudolenta in bancarotta semplice ed ha sensibilmente ridotto la pena comminata, così da attualizzare i presupposti di uno specifico vaglio de richiesta di sospensione condizionale formalmente avanzata in sede di discussione. Del resto, proprio la residua domanda di sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro d pubblica utilità consente di interpretare l’iniziativa difensiva nel suo complesso come volt principalità, ad ottenere il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, che per suo fondamento il principio dell'”emenda” e tende a favorire il processo di recupero moral e sociale del condanNOME, al pari dell’ammissione alle sanzioni di cui all’art. 20 bis cod. alternative alla esecuzione della pena detentiva carceraria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.Ai sensi dell’art. 624 comma 1 cod. proc. pen., deve darsi atto che la sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata a riguardo dell’affermazione di penale responsabilità e de determinazione del trattamento sanzioNOMErio, salva la necessità di riesame del solo profilo ch attiene alla concessione, o meno, della sospensione condizionale, in relazione alla quale l Corte territoriale valuterà se sia possibile formulare prognosi favorevole in ordine al f comportamento dell’imputato, in base ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen..
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annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pe rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17/04/2024