Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5434 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5434  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero e ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi ad COGNOME NOME perché lo stesso ha commesso un altro reato nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che li aveva concessi;
Rilevato che con il ricorso si denuncia, come anche ulteriormente illustrato nella memoria pervenuta il 9/1/2024, la violazione di legge in relazione dal dies a quo dal quale far decorrere il quinquennio che, diversamente da quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, dovrebbe essere individuato nella data di commissione del reato, unica interpretazione questa coerente con il sistema e costituzionalmente legittima per cui, nell’atto si chiede in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale sul punto;
Rilevato che le doglianze, seppure articolate in termini approfonditi, sono manifestamente infondate in quanto la pacifica giurisprudenza di legittimità individua il dies a quo nella data in cui la sentenza che ha concesso i benefici è divenuta irrevocabile (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283404 – 01; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, COGNOME, Rv. 267095 01; Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, COGNOME, Rv. 234893 – 01);
Rilevato che l’interpretazione, come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella sent. N 434 del 1998, è coerente con il dettato costituzionale e che si deve ribadire che << è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, cod. pen. – nella parte in cui non prevede che il termine di sospensione condizionale della pena inizi il suo decorso dalla data di consumazione del reato per il quale è intervenuta la condanna – prospettata sul rilievo che, se il termine predetto si correlasse alla data del passaggio in giudicato della sentenza, si farebbe dipendere la durata del periodo di "osservazione", in violazione del principio di ragionevolezza, da accadimenti estranei alla volontà dell'interessato (quali il tempestivo espletamento dei processi) e tali da determinarne un prolungamento oltre i termini stabiliti dalla legge: l'esistenza di una decisione irrevocabile, che esaurisce l'accertamento giurisdizionale sulla responsabilità dell'imputato, costituisce infatti il presupposto indefettibile per la decorrenza del periodo di sospensione, e l'evento del tutto casuale della celerità del processo resta estraneo alla norma denunciata, la quale, inoltre, assolve anche ad una funzione di prevenzione criminale, per cui solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza può operare l'effetto deterrente che consegue alla eventualità
della revoca del beneficio qualora il condannato delinqua ulteriormente» (Sez. 4, n. 692 del 29/02/1996, Dolce, Rv. 204630 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024