Sospensione Condizionale Pena: Un Precedente Estinto Può Negarla?
La concessione della sospensione condizionale della pena rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché offre al condannato la possibilità di evitare il carcere. Ma cosa succede se l’imputato ha un precedente penale, seppur per un reato dichiarato estinto? Può questo “fantasma” del passato influenzare la decisione del giudice? Con l’ordinanza n. 6088/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante chiarimento su questo tema, stabilendo che anche un reato estinto mantiene la sua rilevanza nella valutazione complessiva dell’imputato.
Il Caso in Esame: Ricorso contro una Condanna per Spaccio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti), relativo a fatti di lieve entità. Il ricorrente si opponeva alla sentenza, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente negato il beneficio della sospensione condizionale della pena basandosi su un precedente penale per un reato che, a suo dire, si era estinto ai sensi dell’art. 167 del codice penale.
Il punto centrale del ricorso era la convinzione che l’estinzione del reato precedente avrebbe dovuto precludere al giudice la possibilità di tenerne conto nel formulare il giudizio prognostico necessario per la concessione del beneficio.
La Valutazione del Precedente per la Sospensione Condizionale della Pena
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza, richiamando una precedente sentenza (n. 47647/2019) per sottolineare un concetto fondamentale: l’estinzione del reato non equivale a una sua cancellazione totale dall’ordinamento giuridico.
Secondo l’art. 167 del codice penale, l’estinzione del reato non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla norma. Questo significa che il fatto storico della precedente condanna, sebbene non più sanzionabile, rimane un elemento concreto che il giudice deve e può valutare.
Il Giudizio Prognostico e la sua Ampiezza
La concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata a un giudizio prognostico favorevole. Il giudice deve cioè convincersi che il condannato si asterrà dal commettere futuri reati. Per formulare questa previsione, il giudice non può limitarsi a guardare solo il fatto per cui sta procedendo, ma deve analizzare la personalità e la storia del reo a 360 gradi. In questo contesto, un precedente penale, anche se estinto, rappresenta un indice importante del percorso di vita e della potenziale inclinazione a delinquere dell’individuo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, ha riaffermato che il reato estinto deve essere considerato ai fini della valutazione dei presupposti per la sospensione condizionale. L’estinzione è un beneficio, ma non cancella il disvalore del comportamento passato, che rimane un dato rilevante per predire la condotta futura.
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello non si fosse limitata a considerare solo il precedente. La decisione di negare il beneficio era fondata anche sulla gravità del fatto specifico per cui si procedeva. La Corte di merito aveva ritenuto il nuovo reato, unitamente alla precedente condanna, un elemento ostativo alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole. Pertanto, anche se il precedente non fosse stato considerato, la gravità del nuovo reato sarebbe stata di per sé sufficiente a giustificare il diniego della sospensione.
Le Conclusioni della Corte di Cassazione
Con questa ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione consolida un principio di estrema importanza pratica: l’estinzione di un reato non fa tabula rasa del passato di un individuo. Ai fini della concessione di benefici come la sospensione condizionale, il giudice ha il dovere di considerare ogni elemento utile a tracciare un profilo completo del condannato, inclusi i precedenti penali per reati estinti. Questo approccio garantisce che la valutazione prognostica sia il più possibile accurata e fondata su tutti i dati disponibili, nell’interesse sia della giustizia che della prevenzione di futuri crimini.
L’estinzione di un reato ne cancella completamente gli effetti penali?
No, ai sensi dell’art. 167 del codice penale, l’estinzione del reato non comporta l’eliminazione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti. Il fatto storico rimane e può essere valutato in altre sedi.
Un precedente penale per un reato dichiarato estinto può impedire la concessione della sospensione condizionale della pena?
Sì. Secondo la Corte, il giudice deve tenere conto di tale precedente per formulare il giudizio prognostico sulla futura condotta del condannato, un presupposto essenziale per concedere il beneficio.
Quali elementi considera il giudice per la sospensione condizionale, oltre ai precedenti?
Il giudice valuta anche la gravità del fatto specifico per cui si sta procedendo. Come specificato nell’ordinanza, la Corte di merito ha ritenuto il fatto stesso grave e ostativo a un giudizio favorevole, indipendentemente dal precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6088 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STRANGIO NOME nato a SAN LUCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo di ricorso proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è deducibile in sede di legittimità perché manifestamente infondato poiché l’estinzione del reato a norma dell’art. 167 cod. pen. non comporta l’ estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 277457) e, inoltre, la Corte di merito ha ritenuto grave il fatto e ostativo, unitamente alla precedente condanna, ala formulazione di un giudizio prognostico favorevole all’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere r
Il Presil nte