Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1513 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1513 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il 08/09/1990
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore
Il Difensore NOME COGNOME del foro di RAGUSA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 16.5.2023 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma de la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME che lo aveva dichiarat colpevole dei reati di furto in abitazione, aggravato, e di resistenza a pubblico uffic dichiarato non doversi procedere in relazione a tale ultimo reato ed ha rideterminando pena in anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 400 di multa, pr esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 e riconosciute le attenuanti generic giudizio di prevalenza sulla residua aggravante, confermando nel resto la decisione d primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difen di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciati nei limit all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. la mancanza assoluta di motivazione i ordine alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena avanza con l’atto di appello e ribadita in sede di conclusioni. Nonostante il ridimensionamento pena e l’incensuratezza dell’imputato la corte di appello non ha preso minimamente i considerazione quanto richiesto dalla difesa che peraltro, in subordine, aveva chies munito di procura speciale, l’applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Dagli atti emerge che, effettivamente, a fronte del motivo specifico articolato in appe quale si chiedeva la rideterminazione della pena e il riconoscimento del beneficio sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata, nonostante avesse proceduto a rideterminare la pena, riconoscendo peraltro le attenuanti generiche con giudizi prevalenza sulla aggravante contestata, nulla ha statuito in ordine alla richiesta for dalla difesa.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, per carenza assoluta di motivazione, relativamente alla richiesta sospensione condizionale della pena, con ri per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Ed invero, come ha già avuto modo di osservare questa Corte, l’omessa pronuncia da parte della corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale
pena determina l’annullamento con rinvio della sentenza, ove – come nel caso di specie essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità (Sez. 2, Sente 27886 del 23/06/2022, Rv. 283842 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla richiesta sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appel Catania.
Così deciso il 15/12/2023.