Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9620 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9620 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMMISSO NOME NOME a GROTTERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE di APPELLO di REGGIOCALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato previsto dall’art. 648-bis comma 4, cod. pen. e dichiarava prescritto il reato previsto dall’articolo 483 cod. pen.; riteneva non concedibile la sospensione condizionale della pena stante il precedente, vantato e tenuto conto delle concrete modalità della condotta in giudizio, ritenuta di particolare gravità.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 164 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte d appello non avrebbe valutato le doglianze avanzate con la prima impugnazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; si deduceva che alla dichiarazione di prescrizione per il reato previsto dall’art. 483 cod. pen. era conseguita una rideterminazione della pena compatibile con la concessione del beneficio; si riteneva comunque che le valutazioni in ordine alla assenza dei presupposti per la sua concessione fossero manifestamente illogiche, in quanto non era stato considerato che il precedente vantato era relativo ad un delitto risalente al 2012 per i quale era avvenuta riabilitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.11 collegio rileva un difetto di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.
Dall’analisi della progressione del processuale emerge infatti che il primo giudice aveva denegato il beneficio rilevando la ostatività della precedente condanna che, cumulata con quella inflitta nel presente giudizio, superava la soglia prevista dall’art. 164, ultimo comm cod. pen..
In grado d’appello la pena inflitta per i reati in giudizio veniva ridotta e ridetermin nella misura di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione, in ragione dell’estinzion per prescrizione del reato descritto al capo 2) di imputazione.
Tale ridimensionamento della pena consentiva, in astratto, di valutare la concedibilità della sospensione condizionale, dato che il cumulo delle pene inflitte al ricorrente era inferiori ai due anni.
La Corte di appello, ciononostante, confermava il diniego del beneficio, ritenendo ostativi sia il precedente vantato che le concrete modalità della condotta (pag. 10 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione insufficiente, in quanto fondata su formule di senza l’esame in concreto della sussistenza delle condizioni per riconoscere il bene sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione Corte di appello di Reggio Calabria.
Si rimarca che, essendo l’impugnazione limitata solo al tema della sospensi condizionale della pena, l’accertamento sulla responsabilità risulta definitivo
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale del pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024
L’estensore
Il Presid 1,/i6 t’L