Sospensione Condizionale della Pena: Indivisibilità del Beneficio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3547/2025, affronta un’importante questione relativa all’applicazione della sospensione condizionale della pena, un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale. Il caso offre lo spunto per chiarire un principio cruciale: quando un giudice concede questo beneficio, non può applicarlo in modo parziale, escludendo la pena pecuniaria. La decisione evidenzia come un errore su questo punto possa portare, come nel caso di specie, all’annullamento della condanna per intervenuta prescrizione del reato.
I Fatti del Processo
Due imprenditori venivano condannati in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per concorso in tentata frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. La vicenda riguardava la detenzione in magazzino di merce destinata alla vendita, anche all’ingrosso.
Contro la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, sollevando due principali censure: la prima relativa all’affermazione della loro responsabilità penale, e la seconda, più tecnica, riguardante la mancata estensione della sospensione condizionale della pena anche alla multa inflitta, oltre che alla pena detentiva.
L’Applicazione della Sospensione Condizionale della Pena
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede proprio nel secondo motivo di ricorso. Gli imputati lamentavano che la Corte d’Appello avesse concesso la sospensione solo per la parte detentiva della pena, negandola per quella pecuniaria. Secondo la Cassazione, questo motivo di ricorso non era manifestamente infondato e, pertanto, meritava un’analisi approfondita.
La non manifesta infondatezza del motivo ha permesso alla Corte di esaminare pienamente il caso e di rilevare una causa di estinzione del reato che prevale su ogni altra valutazione: il decorso del termine massimo di prescrizione. Questo ha portato all’annullamento della sentenza senza necessità di un nuovo giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un orientamento giurisprudenziale consolidato. Citando una propria precedente sentenza (n. 53632/2017), ha affermato che la sospensione condizionale della pena è un istituto indivisibile. Quando la pena complessiva, calcolata sommando la pena detentiva (convertita) e quella pecuniaria, rientra nei limiti di legge per la concessione del beneficio, questo deve necessariamente applicarsi a entrambe.
Scindere l’applicazione del beneficio, concedendolo solo per il carcere e non per la multa, creerebbe un contrasto con la funzione rieducativa dell’istituto. La finalità principale della sospensione non è solo quella di mitigare la sanzione, ma di promuovere la rieducazione del condannato, incentivandolo a non commettere altri reati nel periodo di prova. Limitare il beneficio contraddirebbe questa logica.
Nel caso specifico, la motivazione con cui la Corte d’Appello aveva negato l’estensione della sospensione alla multa è stata giudicata ‘sostanzialmente apparente’, ovvero priva di una reale e valida giustificazione. Questo vizio ha reso fondato il ricorso e ha consentito alla Corte di dichiarare l’estinzione dei reati per prescrizione.
Le Conclusioni
La sentenza in esame rappresenta un importante monito per i giudici di merito. La sospensione condizionale della pena non può essere ‘parcellizzata’. Se un imputato ha diritto al beneficio, questo si estende all’intera sanzione inflitta, sia detentiva che pecuniaria, a patto che il totale rientri nei limiti edittali. Questa indivisibilità è funzionale alla coerenza e all’efficacia rieducativa dell’istituto, che rimane uno degli strumenti più importanti del sistema sanzionatorio penale. La decisione sottolinea, inoltre, come un vizio di motivazione su un aspetto apparentemente secondario possa avere conseguenze decisive sull’esito finale del processo, portando all’annullamento della condanna.
Quando si applica la sospensione condizionale della pena, può essere esclusa la multa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se ricorrono le condizioni per concedere il beneficio, questo deve essere applicato sia alla pena detentiva sia a quella pecuniaria. L’istituto è indivisibile e non può essere applicato solo a una parte della sanzione.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione non è palesemente infondato?
Se almeno un motivo di ricorso non è manifestamente infondato, la Corte di Cassazione può procedere a un esame completo del caso. In questa vicenda, ciò ha permesso alla Corte di rilevare l’intervenuta prescrizione, una causa di estinzione del reato che prevale sull’analisi degli altri motivi.
Perché la Corte ha annullato la sentenza per prescrizione invece di decidere sul merito della sospensione condizionale?
La legge (art. 129 del codice di procedura penale) impone al giudice di dichiarare immediatamente le cause di estinzione del reato, come la prescrizione. Una volta accertata la non infondatezza del ricorso, la Corte ha verificato la presenza di tale causa estintiva, che deve essere dichiarata prioritariamente, a meno che non emerga con evidenza la prova dell’innocenza dell’imputato, circostanza non verificatasi in questo caso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3547 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3547 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 18/09/1977 NOME nato a POMPEI il 16/01/1976
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei loro confronti, dal Tribunale di Torre Annunziata, in relazione ai reati di cui agli art 110, 56, 515 e 517 cod. pen.;
rilevato che i ricorrenti censurano la sentenza con riferimento all’affermazione di penale responsabilità (attesa la collocazione della merce) e alla mancata applicazione della sospensione condizionale anche alla pena della multa;
ritenuto che la non manifesta infondatezza del secondo motivo imponga una immediata declaratoria di estinzione dei reati per il decorso del termine massimo prescrizionale, ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni – alla luce della condivisibile elaborazione giurisprudenziale richiamata dalla Corte territoriale in tema di tentativo di frode in commercio di merce in magazzino, destinata anche a grossisti – per un proscioglimento nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 129 c proc. pen.;
ritenuto in particolare di dover dar seguito all’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso di pena detentiva irrogata congiuntamente a pena pecuniaria e non eccedente nel complesso, all’esito del ragguaglio, i limiti edittali previsti dall’art. 163 proc. pen., non è possibile applicare il beneficio limitatamente alla pena detentiva, venendosi altrimenti a determinare un contrasto con la funzione rieducativa dell’istituto, rispetto alla quale la funzione di mitigazione sanzionatoria assume un rilievo secondario» (Sez. 1, n. 53632 del 11/07/2017, Attolino, Rv. 271820 – 01);
ritenuto che, in tale ottica ermeneutica, la motivazione del diniego della sospensione condizionale anche della multa sia sostanzialmente apparente, risolvendosi nelle ragioni esposte dalla Corte d’Appello a sostegno della rilevanza penale della condotta (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte rendano ultronea la disamina delle ulteriori doglianze prospettate in ricorso, ed impongano l’annullamento della sentenza impugnata, per essere i reati ascritti ai ricorrenti estinti per intervenuta prescrizione
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 22 novembre 2024 ‘
Il consigFter , Iestensore GLYPH
Il Presidente