Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/03/2023 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito pe l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28 marzo 2023, il Tribunale di Messina ha condannato COGNOME NOME alla pena di Euro 3.000 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256 d.lgs. n. 152/2006, per avere, in concorso con COGNOME NOME, effettuato un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione.
Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deducono la violazione dell’art. 429 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione per avere il Tribunale omesso di rispondere alla deduzione difensiva in ordine alla genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione, essendosi il pubblico ministero limitato a riproporre il disposto della norma penale incriminatrice, senza specificare i tratti del fatto concreto oggetto di contestazione. Si lamenta, in particolare, che non è dato comprendere se sia stata contestata l’ipotesi di cui alla lett. a) o quella di cui alla lett. b) della disposizione incriminatrice, né quale sia la qualità e quantità dei rifiuti fatti ogge dell’addebito.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, avendola il Tribunale circoscritta ad appena sei righe, senza alcuno sforzo logico ed interpretativo alla luce delle doglianze proposte dalla difesa, così disattendendo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esaustività della motivazione.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e carenza di motivazione per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine alla mancata concessione dei richiesti benefici di legge, ed in particolare della sospensione condizionale della pena, senza aver tenuto conto delle condotte successive al reato poste in essere dal ricorrente, incensurato, consistite nello smaltimento dei rifiuti a proprie spese attraverso una ditta specializzata.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Va premesso che non è deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione con riguardo alle ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad un’asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta alla Corte di cassazione il vaglio circa la correttezza di una decisione in rito, essa è giudice dei presupposti della decisione,
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sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento addotto per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281391).
Ciò premesso quanto all’irrilevanza del lamentato difetto di motivazione sull’eccezione di nullità, rileva il Collegio che, alla luce del consolida orientamento interpretativo, la stessa è manifestamente infondata, dovendosi escludere l’incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948). Ebbene, ciò si è certamente verificato nel caso di specie, posto che, essendo stati l’imputato ed il suo complice colti nella flagranza del reato di illecita gestione d rifiuti, la chiara indicazione di tempus e /ocus commissi delicti rimanda al fatto accertato dalla Polizia Municipale in Messina il 7 giugno 2021. Né rileva la circostanza che l’imputazione non specifici se si tratti di rifiuti pericolosi o no pericolosi, trattandosi di questione che attiene alla qualificazione giuridica del fatto ed alla sua riconducibilità all’ipotesi di cui alla lett. a) piuttosto che a quella alla lett. b) del primo comma dell’art. 256 d.lgs. 152/2006, non avendo peraltro l’imputato neppure un concreto interesse a porre la questione, posto che, avendo inflitto la sola pena dell’ammenda, il giudice ha ritenuto la meno grave fattispecie dell’illecita gestione di rifiuti non pericolosi. Del tutto irrilevante ai fin sufficienza della contestazione, poi, è la quantità dei rifiuti.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per assoluta ed irrimediabile genericità, non avendo il ricorrente in alcun modo spiegato a quali doglianze difensive la sentenza non avrebbe dato risposta ed essendo sufficientemente chiare – sia pur nella loro indiscutibile sinteticità – le ragioni per cui è s affermata la penale responsabilità dell’imputato, colto, unitamente al coimputato, nella flagranza del reato di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza d autorizzazione. Non avendo il ricorrente mosso sul punto alcuna specifica contestazione, questa Corte non può sul punto procedere ad un più penetrante sindacato.
Il terzo motivo di ricorso – manifestamente infondato con riguardo al beneficio della non menzione della condanna, trattandosi di irrogazione della sola pena dell’ammenda, non iscrivibile nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati – è invece fondato con riguardo all’omessa motivazione sul riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto dal difensore, in via subordinata, all’esito della discussione del processo, come
risulta dal verbale di udienza. La sentenza impugnata non reca al proposito alcuna motivazione.
6. Dovendo nel resto rigettarsi il ricorso, perché complessivamente infondato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente all’omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, potendo lo stesso essere in questa sede riconosciuto alla luce dell’art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., come novellato dall’art. 1, comma 67, I. 23 giugno 2017, n. 103. Ed invero, tale disposizione prevede che la Corte di cassazione pronunci sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, deo. 2018, COGNOME, Rv. 271831; per un’applicazione in tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena v. Sez. 2, n. 18742 del 06/04/2018, COGNOME e a., Rv. 272991).
Nel caso di specie, trattandosi di imputato cinquantenne incensurato, come risulta dal certificato del casellario in atti, in relazione alla modesta rilevan penale del fatto ed al favorevole giudizio sulla personalità, attestati dalla contenutissima sanzione pecuniaria irrogata, può formularsi prognosi favorevole ed il beneficio può pertanto essere concesso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena, beneficio che concede. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso 21 dicembre 2023.