Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorsc proposto da: PROZJRATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO nel procecimentp nei confronti di
NOMECOGNOME NOME NOME a Rosolina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIBUNALE DI ROVIGO
uditi la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
le.te e conclusioni del PG, NOME COGNOMECOGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricor o.
‘cita la memoria scritta con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha cl – iel;tp dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
I. Con ordinanza del 9 aprile 2024 il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dellsecuzione, ha respinto l’istanza del pubblico ministero di revoca NOME scspelsione condizionale NOME pena concessa a NOME COGNOME COGNOME sentenza di cc ndanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Rovigo il 20 luglio 2015, irreNio:a bile il 16 ottobre 2019.
In pa ticolare, la sospensione condizionale era stata subordinata dal giudice delle cogrvzione ad obblighi che sono stati ottemperati dal condanNOME soltanto in
ritardo (ovvero, in immediata prossimità NOME udienza camerale fissata per la trattazione dela istanza di revoca).
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che, pur a fronte di un ritardo nell’adempimento, ritardo da ritenersi scusabile alla luce dell’ingente importo dovi to e NOME mancata considerazione NOME concreta situazione economicopatr . rnoniale del condanNOME quando era stato fissato il termine per l’adempimento, la condizione cui era sottoposto il beneficio doveva ritenersi cc m inque inverata.
Avverso i, predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero ccn unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione evidenzando che la sentenza impugnata concedeva la sospensione condizionale scttc , c’osta alla condizione del pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato NOME sentenza, delle provvisionali concesse alle parti civili, il termine non è stato rispEtta’co e non è consentito al giudice dell’esecuzione ignorare il termine fissato dal giudice in sentenza; soltanto in caso di mancata indicazione di un termine il gi·d.ce dell’esecuzione lo può fissare al posto del giudice NOME cognizione.
Né può ritenersi che vi sia stata rinuncia del pubblico ministero alla richiesta di revoca NOME sospensione perché tale rinuncia non è a verbale, nè è stata mai espressa i-i altra forma.
Inoltra, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto scusabile il ritardo sulla base di una valutazione soggettiva e discrezionale anche perché fondata su una mera affermazicne verbale resa dal difensore durante l’udienza camerale, e non su prortata da alcuna documentazione.
3, Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accocilimenco del ricorso.
Eon nemoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha chiesto dizh ararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
P-elimiriarmente va disatteso l’argomento proposto dalla difesa dell’imputato, secondo cui il pubblico ministero di udienza aveva rinunciato al ‘is:anza di revoca NOME sospensione condizionale. 1
La rinuncia non risulta, infatti, dal verbale dell’udienza camerale del 9 aprile 202 ,-, né essa può essere ricavata dal significato NOME frase “non chiede altro”
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annuita al pubblico ministero di udienza e riportata nel verbale, atteso che, a fronte NOME produzione documentale dell’imputato effettuata nel corso dell’udienza ed acipena documentata dal giudice dell’esecuzione a verbale, l’espressione usata può avere anche altri significati, quali, ad esempio, il non sollecitare l’utilizzo dei pote -i del giudice dell’esecuzione di integrazione istruttoria per contrastare i doct. trent prodotti dalla difesa.
Va arche osservato che neanche il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che del pubblico ministero avesse rinunciato all’istanza, tanto che si è pronunciato sul merito NOME stessa.
2, Ne merito, come si diceva, il ricorso è fondato.
La sentenza di primo grado “subordina la concessione a COGNOME NOME NOME NOME sospensione condizionale NOME pena al pagamento entro sei mesi dal passaggio in giudicato NOME sentenza delle provvisionali, come di seguito quar t ficate”.
Le provvisionali cui faceva riferimento la statuizione citata si rinvengono nel passaggio successivo del dispositivo NOME sentenza di primo grado, ove si legge “condanna COGNOME NOME al risarcimento del danno subito dalle parti civili per la a i liquidazione rimette le parti avanti al giudice civile; liquida alla parte civil COGNOME NOME una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 4000 ed alle restanti parti civili una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 2000 ciascuno”.
Le pa -ti civil erano otto, quindi in totale l’importo delle provvisionali era pari a 18 000 curo.
La sentenza è passata in giudicato il 16 ottobre 2019, quindi il termine fissato dal c:itidice NOME cognizione è scaduto il 16 aprile 2020; il pagamento è avvenuto, in ve :e’ l’8 aprile 2024, il giorno precedente all’udienza camerale davanti al giudice dell’esecuzione, quando il condanNOME ha effettuato un bonifico dell’importo di 23.335 euro al difensore delle parti civili (bonifico eccedente l’importo delle provvisionali, perché in esso è contenuto il pagamento anche delle spese legali).
L’adempimento tardivo NOME condizione cui era risolutivamente condizionata la cmcessione NOME sospensione NOME pena non impedisce la revoca NOME scspet-ìsione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tema di scspensione condizionale NOME pena, il mancato adempimento, entro il termine fi.ssaco, dell’obbl’go – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca NOME sospensione condizionale NOME pena, la qual 2 opera di d ritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atco ‘volontario. Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio di obbl gatoretà ed effettività NOME pena, costituisce un elemento essenziale NOME
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cencessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, dev€ essere assolto l’obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, COGNOME, PV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, COGNOME, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/C4/2016, COGNOME, Rv, 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 2671 C9).
In un precedente recente è stato affrontato esplicitamente anche l’ipotesi dell’adempimento tardivo ed è stato ritenuto che “le vicende dell’obbligazione civile, successive al decorso del termine fissato dal giudice per l’adempimento final , zzato al coclimento NOME sospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale even:enza, sicché il pagamento, in qualunque forma effettuato, dopo il deccrso del termine, non impedisce la revoca del beneficio NOME sospensione ccneizionale cui era sottoposto” (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245).
Lordhanza impugnata ha ritenuto il termine concesso in sentenza troppo breve per l’adempimento dell’obbligo di pagamento delle provvisionali, e, pertanto, scusabile il ritardo nell’adempimento, ma il giudice dell’esecuzione non ha il potere di modificare una statuizione contenuta nella sentenza di córidanna, e SL cui, in mancanza di impugnazione – o respinta la stessa – cala l’effetto precusivo determiNOME dal giudicato (per la sistematica del giudicato sulle st3tuizioni relative alla sospensione condizionale NOME pena v. Sez. U, Sentenza n. 373-5 del 23/04/2015, P.M. in proc.. Longo, Rv. 264381).
La questione NOME brevità o meno del termine per l’adempimento NOME ccneizione non è, pertanto, ulteriormente discutibile davanti al giudice dell’esecuzione, cui compete, invece, soltanto la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere del condanNOME (Sez. 4, Sentenza n. 462h del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290), che deve essere condotta, però, alla luce NOME situazione reddituale e patrimoniale del condanNOME nel perioco tr3 il 16 ottobre 2019 ed il 16 aprile del 2020, non rilevando il periodo successive in cui. era già scaduto il termine per l’adempimento, ed alla luce non sc [tanto dei redditi leciti del condanNOME, documentati nell’incidente di esecuzione e nuDvamente anche nel corso del giudizio di legittimità, ma anche del patrimonio delle stesso, accertabile, eventualmente anche mediante l’esercizio dei poteri di cui all’art. 185 disp. att. cod. proc. pen., tramite l’acquisizione dei dati dei registri immobiliari, dei mobili registrati e dei rapporti bancari o postali in disponibilità del cencanNOME nel periodo indicato.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto, e l’ordinanza impugnata deve esse -e annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovi ;o. Così ceciso il 3 luglio 2024.