Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26352 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26352 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Cortale il 16/03/1967 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 10/10/2024 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sensi dell’art. 611., commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dei presupposti della sospensione condizionale della pena; preso atto che il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 30/06/2022 dal Tribunale di Lamezia nei confronti di NOME COGNOME dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 55, comma 9, D.vo n. 231 del 21/11/2007 perché estinto per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, rideterminava la pena inflitta per la residua imputazione di ricettazione in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 364,00 di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge con riferimento all’art. 164 cod. pen. e l’omessa pronuncia in ordine alla censura formulata con il quarto motivo di appello relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena inflitta da parte del giudice di primo grado.
Rileva il ricorrente che la doglianza era stata dettagliatamente motivata nell’atto di gravame evidenziando che COGNOME aveva ottenuto una prima volta tale beneficio in ordine ad una condanna risalente all’anno 1998, poi revocata in quanto relativa a reato depenalizzato e che con le due condanne successivamente riportate (per il delitto di cui all’art. 335 cod. pen. e per un reat contravvenzionale) gli era stata inflitta la sola pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.La Corte territoriale non ha effettivamente esaminato e valutato il quarto motivo di appello con il quale la difesa aveva invocato il beneficio della sospensione condizionale della pena argomentando in modo specifico in ordine alla affermata sussistenza dei relativi presupposti che, invece, il giudice di primo grado aveva escluso.
Al fine di stabilire se l’omessa pronuncia su un motivo di gravame sia vizio deducibile in sede di legittimità non è sufficiente il solo dato del mancato esame della censura specificamente devoluta, ma occorre verificare se essa rispondeva ai richiesti canoni di ammissibilità.
Va infatti ricordato il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di
appello ab origine
manifestamente infondato, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio
(Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281;Sez. 3, n. 35949 del
20/06/2019, COGNOME Rv. 276745; Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, COGNOME, Rv.
265878).
Nel caso di specie, il motivo sul quale la sentenza impugnata ha del tutto omesso di statuire non può dirsi manifestamente infondato, anche avuto riguardo
alle risultanze del certificato penale in atti.
Va ricordato, inoltre, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici
di legge, si connota come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l’esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato
dall’imputato. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda
ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, violazione di legge e difetto di motivazione (Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 –
01).
Non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione di merito, con riferimento al giudizio prognostico di cui all’art. 163 cod. pen., si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d’appello valuti se il beneficio sia o meno concedibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma il 02/07/2025
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Il Presidente