Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 6380  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2023
SENTENZA
su; r;corso proposto dé3: COGNOME NOME NOME NOME ASTI il DATA_NASCITA
-,verso la sentenza dei 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO v”isti gli atti.. ii provvedimento impugNOME e il ricorso: udita la relazione svelta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo oc. Gen. conclude pei .   l’inammissibilita’
udlto il difensore
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso. Evidenzia la questione sulla prescrizione
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19.12.2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma del Pronuncia emessa in primo Grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole dei reato di cui agli artt, 216 Lf. (capo A) e 217 1.f. (capo dichiarato non doversi procedere limitatamente al reato di cui a capo B l estinto per prescrizione )rideterminando la pena principale e quelle accessorie in anni due, confermando nei resto la sentenza impugnata che aveva /tra l’altro condanNOME l’imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, RAGIONE_SOCIALE
2.Avverso la suindicata sentenza / ricorre per cessazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’ar comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la violazione dell’art. 125, comma 3, del codice di mancando del tutto la motivazione con riferimento al beneficio di cui all’art. 163 cod, pe Il giudice di primo grado aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena i considerazione dell’entità della sanzione in concreto irrogata ostativa a tale riconoscimen coi terzo motivo di appello la difesa aveva tuttavia richiesto la rideterminazione della con concessione del beneficio in argomento; tale richiesta veniva ribadita in sede discussione finale innanzi alla Corte di appello che, pur avendo proceduto a rideterminare l pena finale in anni due di reclusione, nulla ha statuito in ordine alla richi riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
invero, come ha avuto modo di affermare questa Corte a Sezioni Unite, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circ mancato esercizio dei potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza del condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non pu5 dolersi, con ricorso per cessazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso de giudizio di merito (Sez. U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019), Rv. 275376 – 01).
Nei caso di specie, emerge dall’atto di appello che l’imputato aveva espressamente chiesto ! rideterminazione della pena nel limite dei due anni e il riconoscimento della sospensi condizionale della pena e che a fronte di tale richiesta espressa . la Corte di appell procedendo a rideterminare la pena nella misura di anni due di reclusione, non più impediti del riconoscimento del chiesto benefico, nulla ha argomentato al riguardo.
Risultando fondato il ricorso si deve rilevare l’intervenuta prescrizione del reato, p per un verso, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabil cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa all’e del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo de immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stab dall’art. 129 cod, proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 – 01) e, per altro verso, trattandosi di causa di estinzione del reato, essa deve es immediatamente rilevata in mancanza di elementi che depongano per l’immediata pronuncia assolutoria dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stre stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a no dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la s rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che l valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, chi? a quello di “apprezzamento” e sia qu incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza r. 35490 del 28/05/2009. Rv. 244274); d’altra parte, il ricorso, nel caso di specie unicamente ad ottenere l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato senza mettere minimamente in discussione l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, concentrandosh l’unico motivo addotto sul beneficio de sospensione condizionale della pena (sicché, come si dirà meglio in prosieguo, non s’impone per questa Corte, pur in presenza di effetti anche civili della condanna, un vaglio divers possa ripercuotersi sugli effetti penali).
Prescrizione che effettivamente si è verificata nel caso in esame: il reato qui contest e ; .- tenuto è infatti quello di cui all’art. 216 1.f. 2 punito con la pena massima di anni dieci di reclusione, sicché il termine massimo di prescrizione, determiNOME ai sensi degli artt. 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei con la conseguenza che, pure a tener conto d periodi di sospensione per complessivi giorni 214 (segnatamente giorni 60 per rinvio d processo per impedimento dei difensore all’udienza del 27,6.22 e giorni 154 per rinvio 10.7.13 al 11.12.13 per adesione della difesa all’astensione dalle udienze proclamata), termine è maturato in data 31.5.2023.
Permangono le statuizioni civili che non sono state in alcun modo oggetto di impugnazione avendo il ricorso concluso – sulla base dell’unico rilievo azioNOME in ricorso, che esclusivamente la mancata considerazione del motivo di appello sulla sospensione condizionale della pena nonanche l’affermazione della responsabilità – chiedendo unicamente la declaratoria della prescrizione del reato.
Il ricorso deve intendersi proposto ai soli, suindicati, circoscritti, fini penali non i responsabilità, con la conseguenza che non trova applicazione la previsione dell’art. 5 comma 4, cod. proc. pen., in quanto l’eventuale conferma delle anzidette statuizioni civili dipende dalla decisione assunta ai fini penali, specificamente impugnata, come dett unicamente per la mancata valutazione di un motivo di appello afferente il beneficio d sospensione condizionale della pena; sicché, nell’assumere la decisione sulla conseguente causa estintiva, è preclusa a questa Corte di cassazione ogni valutazione sulle statuiz civili; ciò perché, in altri termini, come statuito dal comma quarto dell’art. 574 del c rito, l’impugnazione avanzata dall’imputato contro la pronuncia di condanna penale estend oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento dei d solo GLYPH se dipendente dal capo o punto impugNOME (cfr. in particolare, Sez. 2, n. 29499 d 23/05/2017, Rv. 270322 – 01. che ha affermato, sia pure con riferimento al giudice appello, ma il principio rimane valido anche per la Cassazione, che “Il giudice di appello dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è. intervenuta condann presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall’imputato sul capo o punto della sentenza relativo all’affermazione responsabilità, al fine di decidere sull’impugnazione agli effetti civili; ne deriva che detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando . ,,tatuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugNOME“. ). Ne deriva / pertanto / Laffermarei che ogni qualvolta vi sia connessione tra affermazione di responsabilità e condanna al risarcimento dei danni,perché questa consegue alla statuizion sulla colpevolezza per un determiNOME reato che abbia arrecato danni risarcibili ad soggetto costituito parte civile, la proposizione di motivi sul capo specifico relativo affermazione devolve al giudice necessariamente anche la questione circa il mantenimento o la revoca delle statuizioni civili e in caso di accoglimento del motivo di gravame, obb giudice a disporre la revoca delle suddette statuizioni civili. Tale interpre ) inequivocabilmente basata sul testo normativo i è avvalorata da precedenti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui in tema di impugnazione avanzata dall’imputato contro la pronuncia 7 di condanna penale, essa estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi in base orevisione di cui all’articolo 574, comma 4, c.p.p. anche alla pronuncia di condann r sa rcì m e nto dei danni. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Da tutto quanto argomentato deriva che l’obbligo di pronuncia in relazione alle statuiz civili, previsto dall’art. 578 cod. proc. pen. 2 sia per il giudice di appello che per la Corte d cassazione che pronuncino la prescrizione in presenza di condanna anche agli effetti civ opera – solo – nel momento in cui, appunto, il giudice – sia esso di merito o di legit abbia rigettato i motivi sull’affermazione di responsabilità penale dichiarando la prescriz
Ed invero, come ha avuto modo di affermare questa Corte in svariate occasioni (cfr. pe tutte anche la stessa sentenza della Seconda Sezione n. 39499, sopra indicata), l proposizione, nell’ambito di processo in cui vi sia stata pronuncia di condanna, anche s generica, anche agli effetti civili, di motivi sulla responsabilità penale – che involgano anche aspetti specifici della responsabilità civile non rileva i atteso il disposto di cui all’art. 574 comma 4 cit. – comporta l’obbligo per il giudice di effettuare, in caso di prescrizion valutazione compiuta agli effetti civili (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 14 24/03/2009, Rv. 243343 – 01 che, per quanto qui di interesse, ha affermato che l previsione di cui all’art. 578 – per la quale il giudice di appello o quello di legit dichiarino l’estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in grado condanna, sono tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni capi della sentenza che concernono gli interessi civili – comporta che i motivi di impugnaz dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma secondo, cod proc. pen.).
Nel caso in cui i motivi sulla responsabilità penale siano ritenuti infondati, il giu potrà che rilevare la prescrizione, ma sarà tenuto – anche in Cassazione – ex art. 578 c proc pen. a decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili (fermo restando quanto affe dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 182 del 30.7.2021 che, nei dichiarare fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen. sollev i! profilo della violazione della presunzione di innocenza sancito dalla Costituzione e a europeo, ha precisato che pertanto, nell’ipotesi contemplata dall’art. 578 c.p.p., la Co appello o la Cassazione, una volta dichiarata l’estinzione dei reato per amnist prescrizione, nella prospettiva di decidere sulle istanze di tipo risarcitorio della par devono limitarsi a compiere un accertamento di natura civilistica, che coinvolge unicamen gli elementi costituitivi dell’illecito civile.).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed osservato, si deve allora concludere che o invece, non siano stati proposti – come nel caso di specie – motivi sulla responsabi neppure civile, il giudice non dovrà pronunciarsi sulle statuizioni civili ai sensi dell’ar codice di rito, che rimarranno quindi automaticamente ferme in mancanza di doglianze sull’affermazione di responsabilità.
In ogni caso va osservato che nel caso di specie le statuizioni civili, per le quali vi pronuncia di condanna generica in primo grado, hanno trovato esplicitazione attraverso conformi ricostruzioni svolte nelle pronunce di primo e secondo grado – non oggetto dogiianza nella presente sede – aventi riflessi diretti in punto della affermata respons civile in considerazione della tipologia delle condotte contestate e ravvisate.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di estinzione dell’unico ancora residuo di cui all’art. 216 I.f., come contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 13/11/2023.