Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8346 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da kf2 COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 28.3.2023 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento limitatamente al secondo motivo; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha rinunciato al primo
motivo di ricorso insistendo per l’accoglimento del secondo motivo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28.3.2023 la Corte di Appello di Napoli, a parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale della stessa città all’esito del prim grado di giudizio che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di due anni e tre mesi di reclusione ed C 3.5000 di multa ritenendolo responsabile dei reati di cui all’art. 171 ter primo comma lett. c) per aver detenuto per la vendi una pluralità di DVD e CD riproducenti opere cinematografiche, musicali e video
giochi privi del contrassegno TARGA_VEICOLO ed illecitamente duplicati (capo A) e di ricettazione dei medesimi supporti (capo B), ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di cui al capo A perché estinto per prescrizione e rideterminato trattamento sanzionatorio per il residuo delitto, previa applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 648 secondo comma cod. pen., in un anno e tre mesi di reclusione ed C 600,00 di multa.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., sollecitata con i motivi aggiun seguito della riforma Cartabia (primo motivo), e la mancanza di motivazione sulla richiesta della sospensione condizionale della pena, anch’essa richiesta già con l’atto di appello in assenza di elementi ostativi alla concessione del beneficio stante la presenza sul proprio certificato penale di due soli precedenti per guida senza patente e detenzione di un quantitativo di TLE inferiore ai 10 chilogrammi oggetto di successiva depenalizzazione per effetto del d. Igs. 8/2016 (secondo motivo).
Con memoria successiva alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO trasmessa in data 30.11.2023 il difensore dell’imputato ha concluso dichiarando di rinunciare al primo motivo ed insistendo invece per l’accoglimento del secondo cui si è integralmente riportato
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va in primo luogo rilevato in ordine al primo motivo che la rinuncia ad esso formalizzata dal difensore con la memoria sopra menzionata, traducendosi in una rinuncia parziale che investe la punibilità dell’imputato in ordine al reato contestazione, non può trovare ingresso nel presente giudizio, difettando in capo all’AVV_NOTAIO la procura speciale che lo abiti all’atto abdicativo ch compete personalmente al suo assistito.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite intanto “il difensore può ritenersi legittimato a rinunciare ad uno o più motivi (motivazioni o argomentazioni) dell’impugnazione, da chiunque proposta, senza necessità di ottenere dal suo assistito il rilascio di una procura speciale, in quanto non si tratti di una rinu parziale all’impugnazione, e cioè di una rinuncia che comporti il venir meno della richiesta di caducazione di un capo o punto del provvedimento impugnato” (Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 266245). Intendendosi per “punti” della sentenza «tutte le statuizioni – ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno – suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo», nozione questa che invece si identifica con i singoli reati contestati all’imputato nel medesimo processo, è evidente che i punti
vengono a coincidere con le parti della decisione relative alle «statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato”, quali si configurano l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesiste di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena e gli eventuali benefici applicabili all’imputato. Dal momento che il motivo rinunciato investe la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e dunque l’applicabilità della pena, difensore, privo di procura speciale non può ritenersi abilitato ad un atto abdicativo, che in quanto concernente un punto della sentenza, necessita della procura speciale dell’imputato. Come in termini ancor più specifici puntualizzato da una successiva pronuncia di questa Corte sul tema, la rinuncia ai motivi riguarda le singole argomentazioni poste a sostegno del ricorso e va tenuta distinta dalla rinuncia parziale, concernente un intero capo o punto della decisione (Sez. 6, Sentenza n. 7493 del 15/01/2021, COGNOME, Rv. 281609): è solo nel caso in cui la rinuncia abbia ad oggetto argomenti che investono un capo o un punto della decisione, i quali, non incidendo sul rapporto processuale, rientrano nelle scelte tecniche del difensore, che non è richiesta la procura speciale.
La questione perde, tuttavia, di rilevanza trattandosi di un motivo alla radice inammissibile.
Ancorché in forma succinta il giudice di secondo grado ha reso adeguata motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità invocata dalla difesa, avendo ritenuto che pur essendo il fatto, concernente la contestata ricettazione, complessivamente valutato suscettibile dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648 secondo comma cod. pen. non potesse tuttavia alla luce del numero, niente affatto irrisorio dei supporti in possesso dell’imputato (trattandosi di ben 1450 CD e 22 DVD) reputarsi integrare la particolare tenuità dell’offesa secondo il primo degli indici-criteri dell’art. 131 bis cod. pen.. Rat decidendi con la quale la difesa omette il necessario confronto argomentativo sollevando una doglianza formulata in termini assolutamente generici senza alcuna evidenziazione degli elementi idonei al riconoscimento della causa di non punibilità, né alcuna confutazione dello specifico fattore ritenuto dai giudici distrettuali ostativo al riconoscimento del beneficio invocato, al di là dei mutat limiti edittali fissati dall’art. 131 bis cod. pen..
Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso.
Malgrado la esplicita richiesta della difesa, formulata già con l’atto di appello, la Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi al riguardo, malgrado la mancanza di elementi ex lege ostativi al riconoscimento del beneficio, di cui l’imputato non risulta finora mai aver fruito, né avendo formulato nell’esercizio della sua valutazione discrezionale alcuna prognosi negativa in ordine al pericolo di ricaduta
nella commissione di ulteriori reati. Si impone pertanto limitatamente a tale punto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli affinchè provveda all’esame della richiesta che in quanto rientrante nei poteri discrezionali del giudice di merito non può costituire oggetto di valutazione nella presente sede di legittimità.
Poiché quanto alle altre doglianze il ricorso è stato reputato inammissibile, resta fermo – per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, così come disposto dall’art. 624 cod. proc. pen. – l’accertamento del reato così come l’affermazione di responsabilità dell’imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato
Così deciso il 20.12.2023