Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8107 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LATINA il 03/09/1973
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA Sez. 4^
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 611, comma 1, c.p.p.
…
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 10/07/2024, la Corte di appello di Roma (Sez. 4^) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina che ha condannato l’imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2003 (capo 1) e 648 cod. pen. (capo 2) – ha dichiarato “non doversi procedere nei confronti di NOME in relazione al primo reato perché estinto per prescrizione, confermando nel resto”.
Con ordinanza in pari data ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., la Corte d’appello ha integrato il dispositivo della sentenza nella parte in cui non è stata rideterminata la pena per il reato di ricettazione contestato al capo 2) della rubrica, indicandola in mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa, con le già concesse attenuanti generiche.
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello, affidando il ricorso a due motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del dolo, da escludersi in ragione dell’assenza di validi elementi dimostrativi.
3.2. Con il secondo motivo lamenta l’omessa motivazione con riguardo al motivo di appello con cui la difesa aveva chiesto la concessione della sospensione condizionale della pena.
Il Pubblico ministero, con requisitoria dell’Il gennaio 2025, ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo (con rilievo di manifesta infondatezza quanto al primo motivo).
La difesa, con nota di conclusioni del 10 gennaio 2025, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
Tanto premesso, il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ricavato il dolo della ricettazione dalla chiara esistenza sul bene di indici rivelatori di una provenienza delittuosa, quali il fatto ch l’autovettura era priva di alcune parti del motore e presentasse la carrozzeria incidentata. La censura difensiva, che fa leva sul fatto che si trattasse di bene incidentato, privo di valore e visibile in quanto il mezzo era stato lasciato su terreno aperto, ridonda in un profilo di merito non scrutinabile in questa sede, che non rende manifestamente illogica la motivazione sul dolo se si considera che i giudici di merito hanno anche valorizzato, in ossequio all’orientamento della Corte di
legittimità, l’assenza di qualsiasi indicazione da parte dell’imputato sulle circostanze in ordine alla ricezione e al possesso del bene, la quale è sicuramente
rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, COGNOME, Rv. 241458 – 01; Sez. 2 n.
29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265 – 01).
8. Il secondo motivo è fondato.
La difesa, con l’atto di appello (v. pag. 4 dell’atto di impugnazione rubricato
“Mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena”), ebbe a lamentarsi del diniego del beneficio da parte del primo giudice e lo fece in
modo specifico facendo riferimento all’assenza di precedenti che, per epoca, natura e pena, potessero assumere valenza ostativa ad una seconda concessione
(è indicato un unico precedente per furto risalente al 2007, definito con sentenza irrevocabile del 10/11/2011, con condanna alla pena di mesi due di reclusione ed
euro 150,00 di multa), anche tenuto conto dell’estinzione ex
art. 157 cod. pen.
del reato ambientale, nonché del rilievo positivo, di cui dà atto anche il primo giudice, costituito dal fatto che l’imputato ha provveduto alla bonifica dell’area eliminando le conseguenze dannose e pericolose del reato, tra cui anche l’ammasso costituito dai veicoli ivi presenti.
A fronte di tale motivo la Corte d’appello ha omesso qualunque motivazione.
Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Deve, al contempo, dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato quanto al delitto di ricettazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa valutazione delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma; dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Motivazione semplificata.
Così deciso, 1’11 febbraio 2025.