Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23448 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23448 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOMECOGNOME nato a Genova il 26/09/1981, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 07/12/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. NOME COGNOME che ha conc per il rigetto del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza del 07/12/2023, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova del 05/05/2021, che aveva condannato COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli articoli 44, lettere a) e b), d.P.R. 380/2001, alla pena di mesi 3 di arresto 6.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, lamentando, con un primo motivo, violazione degli articoli 597 e 605 c.p.p. per manifesta contraddittorietà tra la motivazione sentenza di primo grado, in cui si era disposta la sospensione condizionale della pena, e
dispositivo, in cui il beneficio non era menzionato. A fronte di precisa doglianza, la territoriale omette di statuire.
Con un secondo motivo lamenta violazione del divieto di reformatio in peius,
riferimento alla sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. Questa Corte ha infatti chiarito che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazio qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto
nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l’errore medesim eliminarne i relativi effetti (v.,
ex plurimis,
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME Rv. 277281
– 01; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, COGNOME, Rv. 273269; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016,
COGNOME, Rv. 266660).
La sentenza gravata, a fronte di analoga censura proposta in grado di appello, ha esplicitat che risulta chiaramente l’intenzione del primo giudice di concedere il beneficio in parola, l mancanza nel dispositivo costituisce un mero refuso, emendabile con la procedura di cui all’articolo 130 cod. proc. pen., dictum in cui non è ravvisabile alcuna violazione di legge né vizio di motivazione.
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 de 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/05/2025.
sempre con