Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41427 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale e rigetto nel resto; il difensore della parte civile AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile Comune di Amatrice, ha depositato conclusioni e nota spese; Il difensore del ricorrente NOME NOME, AVV_NOTAIO, si è riportato ai
motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato previsto dall’art. 640bis cod. pen.
Si contestava allo stesso di avere presentato al Comune di Amatrice una domanda di contributo per ‘l’autonoma sistemazione’, correlata all’evento sismico del 2016, affermando di non avere trovato altra sistemazione ‘ stabile ‘ , così inducendo l’amministrazione comunale alla concessione del beneficio, ottenuto illegittimamente con pari danno per l’Erario.
Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di NOME COGNOME, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 640bis cod. pen.) e vizio di motivazione: il compendio probatorio sarebbe stato oggetto di una valutazione carente ed illogica in quanto i consumi di elettricità, di acqua ed i dati rilevabili dall’aggancio delle celle telefoniche sarebbero elementi compatibili sia con l’attività lavorativa svolta in precedenza dal ricorrente che con la sua stabile residenza nel Comune di Amatrice;
2.2. violazione di legge (art. 539 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; si contestava che la ‘non modesta’ provvisionale – pari a trentamila euro era stata quantificata ed identificata come ‘condizione’ per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale, senza effettuare un adeguato esame delle condizioni economiche del NOME, ottantaquattrenne, pensionato, che viveva con modesti mezzi in un’abitazione concessagli in comodato d’uso dalle figlie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto non consentito. Lo stesso si risolve, infatti, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
Il Collegio ribadisce che, in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di ‘merito’ in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
Con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, la Corte di appello, confermando analoga valutazione del Tribunale, riteneva che la residenza del ricorrente non aveva le caratteristiche per giustificare l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione concedibili in relazione al sisma del 2016.
L ‘ abitazione sita nel Comune di Amatrice non poteva configurarsi infatti come abitazione ‘principale, abituale e continuativa’ al tempo del tragico evento sismico; tale valutazione si fondava sull’analisi (a) dei consumi elettrici ed idrici, (b) dei tabulati telefonici, (c) delle transazioni bancarie effettuate dal ricorrente nel biennio 2015-2016.
Tali dati indicavano che ad Amatrice ci fosse solo fosse solo la residenza formale del COGNOME, ma non una dimora stabile e continuativa; i consumi indicavano infatti che lo stesso vi soggiornava principalmente nei periodi estivi, mentre in alcuni periodi dell’anno la stessa risultava disabilitata con consumi elettrici nulli.
A ciò si aggiungeva che il COGNOME aveva dichiarato all’RAGIONE_SOCIALE di essere residente ad Amatrice, ma domiciliato in Roma ed era assistito da due medici romani e che, anche nello stipulare un contratto di telefonia, aveva indicato un’altra residenza. Veniva rilevato altresì che l’attività lavorativa svolta dal COGNOME non era tale da giustificare la sua massiccia presenza nel Comune di Roma atteso che lo stesso lavorava da remoto, dato questo che concorreva a dimostrare come il ricorrente fosse sostanzialmente residente nel Comune di Roma.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Il Collegio, come rilevato da Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023 (dep. 2024, Parisi, Rv. 285633-01), non ignora i diversi orientamenti interpretativi formatisi in ordine alla sussistenza dell’onere del Giudice di verificare la effettiva capacità dell’imputato di adempiere all’obbligo risarcitorio cui è condizionata l’operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.1.1. Secondo un primo orientamento -in via di definitivo superamento -il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere accertamenti sulle condizioni economiche dell’imputato, in quanto la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, COGNOME, Rv. 278290-01; Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015, COGNOME, Rv. 266873-01; Sez. 2, n. 26221 del 11/06/2015, COGNOME, Rv. 264013-01; Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, S., Rv. 26055501).
2.1.2. Altro orientamento ha valorizzato di contro la sentenza della Corte Cost. n.49 del 20 febbraio 1975 che ha rilevato che l’art. 165 cod. pen. riconosce al giudice il potere di condizionare all’adempimento dell’obbligo di risarcimento la sospensione della pena, in seguito alla valutazione della capacità economica del condannato, controllo teso ad evitare che si realizzi un trattamento di sfavore in funzione delle condizioni economiche del reo. Secondo tale orientamento il
giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare le reali condizioni economiche del condannato, al fine di verificare se lo stesso sia concretamente in grado di effettuare il pagamento entro il termine prefissato, atteso che la subordinazione del beneficio a una condizione inesigibile contrasta con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 5, n. 46834 del 10/10/2022, Albergo, Rv. 273802-01; Sez. 5, n. 40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 27760401; Sez. 6, n. 49718 del 25/07/2017, B., Rv. 271347-01; Sez. 5, n. 21557 del 02/02/2015, COGNOME, Rv. 263675-01; Sez. 2, n. 22342 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255665-01);
2.1.3. In posizione in parte allineata, ma per certi versi distinta rispetto all’ultimo orientamento segnalato , si pone la giurisprudenza secondo cui il giudice non è tenuto a svolgere ‘sempre’ il preventivo accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, ma ‘ solo quando ‘ emergano dagli atti o siano allegati dalla parte elementi che consentano di dubitare della capacità economica necessaria per soddisfare la condizione (Sez. 2, n. 26165 del 03/07/2025, Lora, Rv. 288481-01; Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348-01; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, A., Rv. 281510-01; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407-01; Sez. 5, n. 40480 del 24/06/2019, P., Rv. 278381-02).
Nel definire tale condivisibile indirizzo interpretativo è stato anche affermato che è onere dell’imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell’interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta, con la conseguenza che non è sufficiente che l’imputato si limiti a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591-01).
2.2. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto di condizionare il beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale di trentamila euro, riaffermando che non avevano nessun rilievo e le condizioni lavorative dell’imputato fissando per l’adempimento un termine di quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Tale affermazione è in contrasto con le sue sopraindicate linee ermeneutiche anche tenuto conto del fatto che con l’atto d’appello (a pagina 11) la difesa del ricorrente aveva specificamente dedotto che era difficile per l’imputato corrispondere in un’unica soluzione ed in un termine breve la somma richiesta, tenuto conto della sua età avanzata e del fatto che lo stesso viveva di una pensione non particolarmente elevata che serviva anche per il proprio
sostentamento.
Sul punto, ovvero sull ‘ esigibilità della condizione imposta per fruire della sospensione condizionale in relazione alle condizioni economiche dell’imputato ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Considerato che l’accertamento di responsabilità è stato confermato e deve essere dichiarato irrevocabile, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di Amatrice (parte che sarà estranea al giudizio di rinvio) che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla previsione condizionata di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Amatrice, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME