Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21882 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21882 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a SALERNO il 18/05/1990
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio, e dichiararsi, nel resto, inammissibile il ric con le conseguenti statuizioni.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e ss. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 27 settembre 2024 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza n. 295/2021 emessa dal Tribunale di Ragusa il 3 marzo 2021, appellata da NOME COGNOME e NOME COGNOME assolveva quest’ultimo dal reato allo stesso ascritto per non aver commesso il fatto, mentre confermava la condanna nei confronti di NOME COGNOME per il reato di truffa nei confronti di NOME COGNOME
Avverso tale decisione NOME COGNOME ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, svolgendo quattro distinti motivi per i quali chiede l’annullamento della sentenza impugnat 2.1. In particolare, con il primo motivo eccepisce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. B cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen., nonché la mancanza motivazione, rilevando che la Corte territoriale, malgrado lo specifico motivo di appello, avrebbe esplicitato alcuna argomentazione per descrivere le condotte di artifici e raggiri compi nei confronti della persona offesa, la quale, invece, avrebbe dimostrato una totale mancanza di accortezza nelle trattative per l’acquisto dell’automobile Nissan. Si sarebbe, perciò, di fro condotte in concreto inidonee a trarre in inganno una persona dotata di un minimo di attenzione e di prudenza, ragion per cui i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere anche la odier ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. B) e E) cod. proc. pe la violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen., nonché il vizio della motiva rilevando che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza di una prov certa riguardante il fatto che i vaglia postali fossero stati effettivamente incassati da NOME mancando la testimonianza dell’operatore dell’ufficio postale ove avvenne l’incasso; inoltre, n sarebbe stato chiarito come l’imputata avrebbe potuto procedere alla riscossione dal momento che non conosceva “la parola chiave”, terzo elemento (insieme ai dati del documento di identit ed alla sottoscrizione del modulo per l’incasso) indispensabile per riscuotere le somme dispost nei vaglia postali. A fronte di meri indizi i giudici di merito avrebbero dovuto mot specificamente per escludere ogni plausibile spiegazione alternativa, confrontandosi con l diverse prospettazioni difensive.
2.3. Con il terzo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato proscioglimento della ricorrente ex art. 131-bis co pen. chiesto dalla difesa, rilevando che i giudici di appello sarebbero incorsi in un travisa di elementi probatori, dato che la COGNOME persona incensurata, non compì alcuna condotta d artificio o raggiro come, invece, sostenuto in sentenza, e il suo coinvolgimento fu in ogni c del tutto occasionale.
2.4 Con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. B) cod. proc. pen. violazione di legge in relazione all’art. 165 cod. pen., nonché il vizio della motivazione in alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla condizione del
pagamento della provvisionale, deducendo sul punto che il giudice ha l’obbligo di valutare le re condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando sussista un accenno di prova dell’incapacità di questo di sopportare l’onere del pagamento risarcitorio; nel caso specie, tali elementi non solo sussistevano, ma erano ben presenti anche al giudice di prime cure, che aveva ammesso l’imputata al gratuito patrocinio a spese dello Stato, a seguito di presentazione di un’istanza ove si certificava il possesso di un reddito, per l’anno 2019, di p superiore ad euro 3.000,00, per un nucleo familiare composto da quattro persone. Tuttavia, la motivazione resa della Corte d’appello si è limitata ad affermare che «….non vi sono elemen per ritenere che tale statuizione (quella in punto di sospensione condizionale della pena n.d. sia errata», senza offrire alcuna effettiva argomentazione in ordine all’impossibilità dell’impu di far fronte al pagamento della provvisionale posta come condizione per la sospensione condizionale della pena. Inoltre, si eccepisce la violazione dell’art. 165 cod. pen., dato ch l’adempimento è stato fissato un termine di 60 giorni dal deposito della motivazione e no piuttosto dalla sua irrevocabilità, in contrasto con quanto sostenuto dalla Suprema Corte diverse decisioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente alla sospensione condizionale della pena concessa ai sensi dell’art. 165 cod. pen., mentre per il resto va dichiarato inammissibile perché i motivi s manifestamente infondati.
2. Il primo ed il secondo motivo, tra loro connessi perché riguardano entrambi il profilo de riconosciuta responsabilità di NOME COGNOME, sono manifestamente infondati. Infatti, da un lato n è ravvisabile alcuna violazione di legge essendo stata applicata correttamente la fattispecie reato di cui all’art. 640 cod. pen., non avendo, a tal fine, alcuna rilevanza il grado di acco e di prudenza della persona offesa, ove siano provate idonee condotte decettive; per altro verso le motivazioni svolte per affermare la responsabilità concorsuale della ricorrente per il de contestato risultano congrue e non certo viziate da manifesta illogicità e/o contraddittoriet pari di quelle contenute nella sentenza del Tribunale di Ragusa, con cui si saldano costituend un unico corpo decisionale, come sostenuto più volte dalla Suprema Corte secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. “doppia conforme” qua sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado s attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizz valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell’ar 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cort legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di
mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ocu/í, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili minime incongruenze (Sez. 3, n.18521 dei 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01), tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie. In particolare, si rileva che la sent impugnata ha descritto in maniera puntuale e coerente le ragioni per riconoscere la responsabilità della COGNOME, individuate nel fatto che la stessa aveva incassato i due vaglia po predisposti dalla persona offesa, compiendo, perciò, una condotta fondamentale per portare a consumazione la truffa perpetrata in danno di NOME COGNOME a nulla rilevando il fatto che precedenti condotte ingannatorie non fossero a lei direttamente riconducibili, poiché la COGNOME risponde in qualità di concorrente con altri alla realizzazione del reato contestato, anche s compiendo una frazione delle condotte illecite. Peraltro, la ricostruzione alternativa dei esposta dalla difesa non trova alcun riscontro nelle prove indicate dai giudici di merito nelle sentenze di condanna, né la Corte di Cassazione, come detto, può sostituirsi nella valutazione probatoria da essi svolta con argomentazioni prive di manifesta illogicità e/o contraddittori ed in assenza di accertato travisamento dei fatti.
3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La motivazione della Corte di appello fa riferimento, in primo luogo, alla circostanza che l’offesa al bene giuridico «…non presenta obiettivamente minima gravità», elemento riscontrabile già dalla lettura del capo di imputazione ove si precisa che la persona offesa aveva corrisposto la somma complessiva di 3.960,00 euro senza ricevere la vettura acquistata, importo che oggettivamente non può essere considerato esiguo. Giova ricordare, del resto, che «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giud tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispe concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità del condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (così Sez. un., n.13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).
Le ulteriori considerazioni espresse dalla sentenza impugnata in ordine all’intensità del d riscontrabile nella spregiudicatezza e nella pervicacia della condotta della COGNOME per raggirar vittima, per quanto opinabili considerato il ruolo effettivamente svolto dalla ricorrente vanno ad intaccare la valutazione di rigetto della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che trova ragione, come evidenziato, nell’entità non trascurabile del danno patrimoniale arrecat a NOME COGNOME.
4. Con riferimento al quarto motivo si ritiene che esso debba essere accolto nei limiti di seg indicati. Si osserva che la sentenza di primo grado aveva sostenuto che «…il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di provvisionale non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell’imputato». La Corte di appello, a fronte di una specifica censura svolta con l’atto di impugnazione, si è limitat affermare che non vi erano elementi per ritenere che la decisione del Tribunale di Ragusa fosse errata, senza, però, fornire alcuna specifica motivazione sul punto. A parte l’evidente vi motivazionale consistente nel rendere un’affermazione del tutto assertiva da parte della Cort territoriale, il Collegio ritiene che la decisione dei giudici di merito è errata e non conf consolidato orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di ribadire in questa sede, second cui: «Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pe all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado effettuare il pagamento entro il termine fissato.» (così Sez.2, n.20317 del 18/04/202 Rv.286410-01; conf. Sez.4, n.1436 del 12/12/2023, dep.2024, Rv.285633-01). In altra decisione (così Sez.2, n.38431, del 13/09/2023, Rv.285041-01) la Suprema Corte ha precisato che: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista del decisione. (Fattispecie in cui l’imputato non aveva fornito idonei elementi di valutazione da desumere l’eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno, limitandosi ad affermare genericamente la propria incapacità economica)». Nel caso di specie, come già indicato dalla difesa con l’atto di appello, la ricorrente era stata ammessa al gratuito patrocinio a s dello Stato, con decreto del Tribunale di Ragusa in relazione ai redditi per l’anno 20 circostanza che imponeva di svolgere degli accertamenti sulle condizioni economiche della Carini. In forza di queste considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale subordinata ex art. 165 cod. pen., rimettendo alla Corte di appello di Catania il compito di svolgere accertamenti sulle reali capa dell’imputata di provvedere al pagamento della provvisionale posta come condizione per la sospensione condizionale della pena e di motivare specificamente sul punto. L’altra questione giuridica dedotta dalla difesa, relativa al momento di decorrenza dell’obbligo di pagament stabilito come condizione, rimane assorbita dall’accoglimento della prima questione e non può, quindi, essere decisa in questa sede. Tuttavia, la Corte di appello, nel caso in cui riter ribadire la decisione ex art. 165 cod. pen. sarà tenuta a motivare adeguatamente anche su tale punto, risultando esserci orientamenti giurisprudenziali non univoci. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Quanto alla richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo
giudizio dalla parte civile NOME COGNOME presentata con la memoria del 9 maggio 2025, essa deve essere rigettata, poiché non è stata svolta alcuna attività difensiva a sostegno de
conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, limitandosi la difes esprimere le proprie istanze in ordine al ricorso.
6. In conclusione, in ragione delle considerazioni sin qui espresse, si annulla la sentenz impugnata limitatamente alla sospensione condizionale
ex art. 165 cod. pen., con rinvio per
nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania, dichiarand inammissibile nel resto il ricorso di NOME COGNOME Si rigetta la richiesta di rifusione delle sp
rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME DomenicoCOGNOME
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale ex art. 165 cod.
pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catani
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Rigetta la richiesta di rifusione delle sp rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME DomenicoCOGNOME
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pres ente