Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23381 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE PINXIA nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condizione cui è subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, condizione che chiede di eliminare;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata negli stessi termini indicati dal PG.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sig.ra NOME ricorre per l’annullamento della sentenza del 27 febbraio 2023 della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza del 17 marzo 2022 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lei impugnata, ha rideterminato la pena principale nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione (immutate le pene accessorie), le ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandola al pagamento, entro tre mesi dalla irrevocabilità della sentenza stessa, dell’imposta evasa e RAGIONE_SOCIALE sanzioni come determinate dall’RAGIONE_SOCIALE, ha annullato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 21 gennaio 2013 della medesima Corte di appello, ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, lei ascritto perché, quale titolare di impresa individuale, al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali relative agli anni 2015 e 2016 elementi passivi fittizi avvalendosi RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società “cartiera” RAGIONE_SOCIALE
1.1.Con unico motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 165, secondo comma, cod. pen., e la mancanza di motivazione in ordine al termine di decorrenza iniziale dell’adempimento considerato che, afferma, l’RAGIONE_SOCIALE non ha ancora provveduto a quantificare le somme dovute a titolo di imposta e di sanzioni.
2.11 ricorso è fondato.
3.0sserva il Collegio:
3.1.il principio di legalità e quello di tassatività escludono che il giudi possa subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di obblighi che non siano certi, determinati ed esigibili, ostando alla subordinazione della concessione del beneficio l’adempimento, in forma generica, del pagamento di una somma non determinata né indicata direttamente dal giudice e la cui quantificazione sia rimessa ad altro giudice o, più in AVV_NOTAIO, ad altri (nel sens che il principio di legalità e quello di tassatività escludono che la sospension condizionale della pena possa essere sottoposta ad obblighi diversi da quelli previsti ed indicati dall’art. 165 c.p., e tra questi vi è il pagamento della som liquidata a titolo di risarcimento o di provvisionale e non quello della somma che sarà liquidata in separata sede, Sez. 3, n. 11637 del 05/06/1991, COGNOME, Rv.
189526 – 01, richiamata, in senso adesivo, da Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 02);
3.2.è stato autorevolmente precisato che la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il “quantum” dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 02);
3.3.spiegano le Sezioni Unite che il termine svolge un ruolo centrale all’interno dell’art. 165 cod. pen., fungendo da elemento essenziale di essa sicché il giudice è sempre tenuto a fissare nella sentenza il termine per l’adempimento. Tale esigenza, precisano, si spiega con il fatto che, trattandosi di obblighi in grado di incidere sulla revoca del beneficio, essi, oltre ad essere concretamente esigibili, nel senso che l’obbligato deve essere in grado di sopportarli, devono essere certi anche in ordine al tempo concesso affinché l’obbligato possa ragionevolmente adempiervi, e tutto ciò in conformità al AVV_NOTAIO principio di proporzionalità che ispira l’intero sistema penale;
3.4.1a centralità che il termine svolge, all’interno della disposizione che disciplina l’istituto della sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di “obblighi risarcitori”, si coglie pienamente – aggiungono le Sezioni Unite – se si considera come l’applicazione di siffatti “obblighi” risponda all’esigenza di rafforzare la funzione special-preventiva che la sospensione condizionale della pena esplica nell’ambito del sistema sanzionatorio. Si richiede, cioè, al condannato, non soltanto un comportamento omissivo (di evitare, cioè, durante il periodo di prova, la commissione di ulteriori reati, confermando in tal modo la prognosi di non recidiva formulata dal giudice al momento dell’applicazione del beneficio), ma anche un comportamento attivo che consiste nel tenere, entro un termine stabilito dal giudice, determinati comportamenti che, concepiti anche in funzione satisfattoria degli interessi civili compromessi dal reato, comprovino ulteriormente il ravvedimento del reo attraverso l’adempimento dell’obbligo imposto. Lo strumento adottato (la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di “obblighi risarcitori”) mira a rafforzare il dovere di adempiere e garantisce “che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell’istituto stesso della sospensione condizionale della pena” (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza RAGIONE_SOCIALE conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all’interesse dell’ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto;
3.5.benché la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite riguardasse un caso in cui il beneficio della sospensione condizionale era stato subordinato al pagamento, in favore della parte civile, della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno senza l’indicazione del termine per l’adempimento, il principio enunciato è certamente estensibile a tutti i casi in cui l’oggetto dell’adempimento cui giudice subordina la concessione del beneficio è generico ed indeterminato o la cui specificazione è rimessa, come nel caso di specie, all’iniziativa di una parte;
3.6.ciò comporta, infatti, la sostanziale eliminazione della centralità ed essenzialità del termine, così come spiegato dalle Sezioni Unite, perché una generica indicazione dell’oggetto dell’obbligo impedisce al condannato di adempiervi in modo esatto e tempestivo;
3.7.nel caso in esame la Corte di appello non solo non ha provveduto a quantificare direttamente la somma evasa e, in aggiunta, le relative sanzioni ma ne ha rimesso la determinazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contraddittoriamente fissando al condannato un termine entro il quale adempiere senza che la definizione dell’oggetto dell’adempimento dipendesse da lui;
3.8.né si può ritenere che la questione possa essere rinviata alla sede esecutiva sul rilievo che l’RAGIONE_SOCIALE potrebbe, nelle more, quantificare la somma esattamente dovuta, trattandosi di una eventualità che il condannato non ha il potere di rendere effettiva e che non lo priva dell’interesse, attuale concreto, a che l’oggetto dell’obbligo al cui adempimento è subordinata la sospensione condizionale della pena venga indicato sin da subito, non vedendosi la ragione per la quale, tra l’altro, egli non possa interloquire, sin dalla fase d cognizione, anche sul quantum dovuto;
3.9.ne consegue che, ferma e non più revocabile la condanna, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina perché provveda a determinare direttamente le somme che il condannato dovrà pagare nel termine stabilito così come saranno determinate dall’RAGIONE_SOCIALE nel contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina Così deciso in Roma, il 14/02/2024.