Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43977 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43977 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5/12/2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il 13/12/2021, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in esito a giudizio abbreviato seguito a rito direttissimo, aveva dich NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art.73, co. 5 d.P.R. 309/9 perché, senza l’autorizzazione di cui all’art.17 e fuori dalle ipotesi p dall’art.75 stesso decreto, cedeva a COGNOME NOME gr. 0,3 lordi d stanza stupefacente del tipo cocaina di cui alla tab. I prevista dail’art.14 dell medesima, con la recidiva specifica infraquinquennale, fatto commesso in Roma il 13 dicembre 2021, e l’aveva condannato, concessegli le circostanze attenuant generiche equivalenti alla recidiva, operata la riduzione per la scelta del rit pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa, oltre al pagamento de spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore /NOME COGNOME, deducendo )ci motivi, t di seguito enunciatc’p nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione / lamentando travisamento della prova e, precisamente, del verbale di perquisizione persona e domiciliare acquisito ed utilizzato in ragione del rito prescelto.
Si evidenzia che, mentre nella motivazione della sentenza impugnata viene indicato che i arabinieri rinvenivano nell’abitazione sostanza stupefacente e lancino di precisione utilizzato per la suddivisione della droga in dosi, in re perquisizione domiciliare dava esito negativo e il bilancino di precisione intri polvere bianca e la sostanza stupefacente del tipo cocaina erano rinvenuti nel c tile condominiale.
Il ricorrente aggiunge che la condanna del COGNOME si è fondata anche sulle dichiarazioni della teste COGNOME, la quale ha dichiarato di aver stato la sostanza stupefacente sequestrata per il corrispettivo di 25 euro.
La sentenza impugnata ha escluso ogni rilievo della circostanza, eccepita dal difesa, del mancato rinvenimento della somma di denaro, afferNOME che la stessa non è stata ricercata in quanto i carabinieri avevano immediatamente procedut alla perquisizione domiciliare. In realtà, invece, il verbale di perquisizione s rebbe tale affermazione dichiarando che si era proceduto alla perquisizione pers nale del ricorrente senza rinvenire né denaro né ulteriori dosi di sostanza stu cente. Si eccepisce, pertanto, che l’errata lettura del verbale di perquisizione viziato di illogicità l’intero percorso motivazionale.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen.
Ci si duole dell’avvenuta esclusione della causa di non punibilità per lieve entità “stante il carattere organizzato e stabile dell’attività”.
Il ricorrente contesta l’esistenza degli elementi dai quali desumere il carattere organizzato e stabile dell’attività, trattandosi di un minimo quantitativo di stupefacente (g. 0,3 di cocaina) sequestrato, mentre sulla persona dell’imputato non è stata trovata altra sostanza stupefacente né tantomeno denaro.
Il carattere organizzato dell’attività sarebbe smentito proprio dalle modalità della stessa, esercitata in maniera solitaria e senza vedette.
Si sottolinea anche il carattere non abituale della condotta sussistendo a carico del ricorrente un unico precedente penale i seppure della stessa indole.
Pertanto, secondo la tesi proposta in ricorso, può dedursi che il comportamento del COGNOME è stato occasionale ed episodico.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 69 cod. pen.
Si lamenta che la motivazione sulla dosimetria della pena risulti gravemente viziata in tema di comparazione tra opposte circostanze.
Il ricorrente evidenzia che il caso che ci occupa non rientra nell’ipotesi prevista dall’art 69 co. 4 cod. pen. che, nel giudizio di bilanciamento, vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti sull’aggravante della recidiva reiterata, prevista dall’articolo 99 co. 4 cod. pen.
Si precisa che a carico del COGNOME esiste un unico precedente penale, per cui la motivazione fornita sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche risulta viziata per violazione di legge.
Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ci si duole dell’omessa motivazione sulla richiesta del beneficio avanzata sia nelle conclusioni del giudizio di primo grado che in sede di appello articolando uno specifico motivo.
Si evidenzia che il beneficio è stato richiesto sia sulla base dell’entità della pena inflitta in concreto che dell’entità del cumulo con quella precedentemente applicata su richiesta delle parti e pacifica era la sua concedibilità per non abitualità della condotta stante la sussistenza di un unico precedente.
Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità.
Ci si duole dell’omessa motivazione sulla richiesta del beneficio avanzata nel quinto motivo di appello.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e del lavoro di pubblica utilità con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Il ricorso va, invece, rigettato nel resto, con conseguente declaratoria ex art. 624 cod. proc. pen. di irrevocabilità della declaratoria di responsabilità
2. Il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è infondato. In relazione allo stesso non va trascurato che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per risponder alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice; conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, COGNOME, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, COGNOME ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, RAGIONE_SOCIALE ed altro, Rv. 269217). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso dì specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del fribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell’imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e a riproporre la propria diversa lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata
su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
Inoltre, va ribadito che il vizio della prova travisata, è ravvisabile ed efficace soltanto quando l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetté “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1^n. 24667 del 15.06.2007 Rv. 237207).
Ebbene, nel caso che ci occupa, i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare la Corte territoriale ha descritto puntualmente la dinamica dei fattj, precisando altresì che il bilancino era stato rinvenuto “nell’area sottostante alla finestra” dove era stato posto dalla madre dell’imputato, sorpresa nell’atto di disfarsi dello strumento.
Il ricorso si sofferma su aspetti marginali della decisione, a fronte di un’azione delittuosa che è caduta ampiamente sotto la diretta percezione degli operanti e che ha trovato conferma nelle dichiarazioni dell’acquirente dello stupefacente.
Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, in data 11/12/2021, allé j 91, i Carabinieri della stazione di Roma Casilina si recavano nei pressi dell’ingresso del comprensorio ubicato al INDIRIZZO di INDIRIZZO nel quartiere Cinecittà, a seguito di numerose segnalazioni secondo le quali tale NOME NOME NOMENOMENOME effettuava nelle ore serali attività di spaccio di stupefacenti.
A seguito di servizio di appostamento, verso le 22:25, gli operanti notavano l’avvicinarsi di un’autovettura Smart e vedevano il COGNOME mentre si accostava al finestrino del veicolo di detta vettura e, dopo una breve conversazione con la conducente, si allontanava all’interno del comprensorio seguito dalla donna, successivamente identificata in COGNOME NOME. I due si trattenevano per qualche minuto all’interno della palazzina D (ove il COGNOME risultava essere domiciliatario) dopodiché, nell’approssimarsi all’uscita, i tarabinieri notavano il COGNOME consegnare un piccolo involucro nelle mani della donna che provvedeva a riporlo nella propria borsa. A questo punto i militari intervenivano e la COGNOME spontaneamente consegnava la sostanza stupefacente detenuta nella borsa che poi risultava essere cocaina del peso di grammi 0,3. Si procedeva quindi alla perquisizione all’interno dell’abitazione del COGNOME e, giunti dinanzi all’abitazione di costui, il COGNOME iniziava a proferire frasi in lingua sinti tra cui l’ spressione “li bedi” che significa le guardie. Stante la resistenza da parte delle persone all’interno dell’appartamento gli agenti riuscivano ad aprire la porta dell’abitazione mediante una lastra radiografica e una volta introdottisi al suo interno si recavano nel bagno dove notavano la finestra spalancata e la presenza di una
donna, poi identificata in COGNOME NOMENOME madre dell’imputato, con il brac proteso all’esterno della finestra affacciata sul cortile condominiale. Nell’ar tostante all’affaccio della finestra veniva rinvenuto un bilancino di precisione di sostanza polverosa di colore bianco ì un involucro di carta cellophane contenente grammi 20 di cocaina e pertanto COGNOME NOME veniva deferita in stato d libertà.
Sentita a sommarie informazioni COGNOME NOME confermava quanto constatato dalla polizia giudiziaria, dichiarando di essere assuntrice di so stupefacente e di acquistarla previo contatto telefonico proprio da COGNOME NOME.
In sentenza si dà atto logicamente che nessun rilievo assume la circostan che non sia stata rinvenuta la somma di danaro pagata dall’acquirente per la sione, anche in considerazione del fatto che la stessa non è stata ricercata, conto che la cessione era avvenuta sotto la diretta osservazione degli operant
Non si rileva, pertanto, alcun travisamento, tanto più che si versa in una tesi di doppia conforme.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo al diniego de causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., in quanto la Corte ter ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di no punibilità con il carattere stabile ed organizzato dell’attività, quale emergent specifiche modalità del fatto.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ch conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno pericolo (Sez. Util l n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Infondato è anche il motivo afferente al mancato riconoscimento della pre valenza delle circostanze attenuanti generiche.
Il richiamo operato dalla Corte territoriale all’effetto della recidiva, d mente da quanto opina il ricorrente, lascia intendere che i giudici di appel biano ritenuto di non poter andare oltre il giudizio di equivalenza in ragio precedenti penali da cui è gravato l’imputato. E ciò facendo hanno operato leg mamente una scelta rientrante nella loro discrezionalità.
Sul punto va ricordato che, secondo il consolidato principio espresso da giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazi opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizi
merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 27045001; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01). Nel caso di specie, del tutto congrua la motivazione che valorizza la personalità dell’imputato.
Fondata, invece, è la doglianza secondo cui la Corte capitolina non ha fornito alcuna risposta agli specifici motivi di appello con cui si chiedeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità (rispettivamente motivo IV, pag. 7 e motivo V pag. 8 dell’atto di appello a firma dell’AVV_NOTAIO).
Il mancato inserimento di tali motivi tra quelli di gravame nel merito riassunti a pag. 2 del provvedimento impugnato evidenzia che la Corte capitolina ne ha omesso la valutazione in ragione di una svista.
Su tali punti, pertanto, dovrà tornare il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e del lavoro di pubblica utilità e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2023
Il C sigliere estensore
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Il Presidente /I