Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25412 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME
nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla omessa valutazione sulla sospensione condizionale della pena.
Inammissibile nel resto.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato NOME COGNOME per due reati di
ricettazione (così riqualificata l’originaria imputazione di riciclaggio), ma rideterminava la pena in un anno’quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza di appello per manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di appello non ha considerato che non è stato acquisito un riscontro sulla provenienza delittuosa dei beni sequestrati e non ha dato alcuna risposta alla richiesta difensiva di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il ricorso è fondato limitatamente al punto inerente alla sospensione condizionale della pena.
4.1. Il primo motivo è del tutto generico.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di ricettazione non sono necessarie la ricostruzione in tutti gli estremi fattuali del delitto presupposto né l’individuazione dei responsabili, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (cfr., ad es., Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284522; Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277509; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020).
Applicando questo principio, i giudici di merito hanno logicamente desunto la provenienza delittuosa dei beni detenuti dall’imputato dalle circostanze e modalità del fatto accertato e descritto nel verbale di arresto, richiamato anche nella sentenza impugnata: sull’autovettura di NOME COGNOME i Carabinieri rinvennero due motori smontati, uno dei quali con targhetta identificativa contraffatta, mentre all’interno della sua abitazione furono trovate altre parti di
veicoli smontate e prive di targhe identificative, unitamente a strumenti atti a sezionare le parti meccaniche dei mezzi.
4.2. È fondata, invece, la doglianza relativa alla sospensione condizionale della pena, beneficio richiesto con l’atto di appello in ragione della incensuratezza dell’imputato e della sua stabile attività lavorativa, negato dal Tribunale senza una motivazione sul punto.
La Corte di appello, pur avendo in premessa riportato il motivo, non ha dato alcuna risposta, neppure implicita, incorrendo nel vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito.
Divenute definitive le statuizioni in tema di responsabilità e determinazione della pena (in forza del principio di formazione progressiva del giudicato, ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen.), la sentenza impugnata va annullata sul punto e il giudice del rinvio dovrà valutare se sussistano o meno i presupposti per la concessione del beneficio richiesto, dando congrua motivazione anche del giudizio prognostico cui riterrà di pervenire, nel caso in cui ricorrano le altre condizioni previste dagli artt. 163 e 164 del codice penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’accertamento di responsabilità.
Così deciso il 30/05/2024.