Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME, nato in Marocco DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 08/01/2024 della Corte di appello di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 4 ottobre 2022, ha confermato la condanna del ricorrente in relazione ai reati di ricettazione di capi di abbigliamento palesemente contraffatti che poneva in vendita.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
Non sarebbe stato accertato che i capi di abbigliamento fossero contraffatti, non essendo stata disposta alcuna perizia;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Nella specie, la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività). (Sez. 3, Sentenza n. 29891 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264444.
Nel caso in esame, come la Corte ha precisato a fg. 3 della sentenza impugnata, la contraffazione dei marchi dei capi di abbigliamento che il ricorrente aveva posto in vendita, era stata accertata da qualificato personale di polizia giudiziaria, sicché non era necessario disporre una perizia.
Del pari, quanto al secondo motivo ed all’ultimo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la genericità, non avendo il ricorrente illustrato alcuna specifica ragione volta a censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte aveva motivato a fg. 3 della sentenza impugnata, né
ragioni per una ulteriore diminuzione della pena rispetto a quella assai inferiore rispetto al primo grado determinata dalla Corte di appello.
Quanto al terzo motivo, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen. ritenendo che la condotta avesse caratteri di abitualità.
4. Il quarto motivo è fondato.
A fronte di un motivo di appello con il quale era stata richiesta la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in ragione dello stato di incensuratezza dell’imputato siccome conclamato dal certificato penale, la Corte di appello non ha offerto alcuna congrua motivazione, anche contraddicendosi sul punto specifico.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata per nuovo esame della questione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 16.10.2024.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME