Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12021 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in NIGERIA il 05/02/1988
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d’appello di Ancona
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate in data 14 febbraio 2025 dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il rigetto del ricorso nel resto lette le conclusioni rassegnate con memoria in data 12 marzo 2025 dal difensore del ricorrente, Avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di NOME COGNOME
il reato di cui agli artt. 477 e 489 cod. pen., per avere fatto uso di una patente nigeriana contraffatta, ha condannato l’imputato per il reato predetto, irrogandogli la pena di mesi due e giorni venti di reclusione.
Il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato consta di sei motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p) della legge 9 agosto 2024, n. 114, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ascoli Piceno, in quanto proposto avverso sentenza di proscioglimento per un reato ricompreso nel catalogo di quelli di cui all’art. 550 cod. proc. pen..
Il secondo motivo denuncia il vizio di omessa motivazione rispetto al rilievo difensivo, mosso con la memoria depositata in data 10 settembre 2024, con il quale si era eccepita l’aspecificità del motivo di gravame del Pubblico Ministero medesimo.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 477 e 489 cod. pen. e il vizio di motivazione, non essendo, il documento trovato in possesso dell’imputato, neppure in astratto idoneo ad integrare un atto autorizzativo, come tale suscettibile di esplicare gli effetti di una licenza alla conduzione di veicoli sul territorio dello Stato.
Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio argomentativo in punto di diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; statuizione, questa, corredata da motivazione apparente, perché l’imputato era stato ritenuto non meritevole del beneficio richiesto solo in ragione del tipo di reato commesso.
Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il sesto motivo denuncia vizio di motivazione da omessa risposta alla richiesta di applicazione all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, avanzata con la memoria difensiva del 10 settembre 2024; beneficio del quale l’imputato sarebbe stato meritevole perché incensurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.
1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza di assoluzione emessa nei confronti dell’imputato è stata pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 13 novembre 2022, mentre l’appello del Pubblico
Ministero presso quel Tribunale è stato depositato in data 24 marzo 2023, quindi ben prima dell’entrata in vigore – in data 25 agosto 2024 – della legge 9 agosto 2024, n. 114, che, con la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. p), ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nel senso di precludere al pubblico ministero l’appello avverso le sentenze di proscioglimento relative a reati compresi nell’elenco di cui all’art. 550 cod. proc. pen.. Vale in ogni caso il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui «Ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio “tempus regit actum” impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537).
2. Il secondo motivo è infondato.
L’appello proposto dal Pubblico Ministero risultava tutt’altro che aspecifico, avendo correttamente dedotto come la decisione assolutoria del Tribunale di Ascoli fosse non corretta in diritto, perché in contrasto con la lezione interpretativa del diritto vivente in materia.
3. Il terzo motivo è parimenti infondato.
Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, Ed, ha affermato il principio di diritto secondo cui: «La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada» (Rv. 284210); principio perfettamente congruente rispetto al caso concreto e del quale, in effetti, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, come si desume dalla motivazione rassegnata alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata.
4. Anche il quarto motivo è infondato.
La motivazione rassegnata a corredo del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è sintetica ma non apparente, avendo la Corte territoriale inteso significare – con l’espressione «trattandosi di reato conto la fede pubblica e perciò di tutt’altro che trascurabile danno» letta in connessione con l’argomentazione sviluppata per giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – che l’uso della patente nigeriana contraffatta da parte dell’imputato costituiva comportamento grave, perché capace di consentire al suo possessore di condurre gli autoveicoli senza essere abilitato alla loro guida, così da integrare grave percolo per la circolazione stradale.
Non consentito nel presente giudizio è, invece, il motivo che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio.
I rilievi in punto di dosimetria della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi richiamo all’irrogazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa, in cui si è valorizzata la negativa personalità dell’imputato, che, presente in Italia da dieci anni, aveva circolato alla guida di un veicolo senza essere in possesso di patente ed anzi facendo uso di una patente falsa. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può, inoltre, essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Rv. 195339).
Fondato è, invece, il motivo che denuncia l’omessa motivazione sulla richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, formulata nell’interesse dell’imputato con la memoria depositata per il giudizio di appello in data 10 settembre 2024.
Invero, in applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito» (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), la Corte territoriale non si sarebbe potuta esimere dall’obbligo di esaminare la richiesta del beneficio ex art. 163 cod. pen., ritualmente avanzata dall’imputato e di darvi compiuta risposta.
Donde, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al detto punto.
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S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 18/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
«NOME COGNOME
(
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE