Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30626 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI nel procedimento a carico di:
NOME nato a NUORO il 22/04/1972
avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di ORISTANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari ricorre avverso la sentenza del 5 luglio 2024 con la quale il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, ha condannato NOME COGNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 4 I. n. 110 del 1975 (capo 1) e 612, cpv., cod. pen. (capo 2).
Deduce: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 165 cod. pen., per avere il Tribunale omesso di subordinare la sospensione della pena, beneficio di cui COGNOME aveva già fruito una prima volta, ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primo comma, cod. pen.; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 4, settimo comma, I. 110/75 per avere il Tribunale omesso di confiscare il coltello a serramanico oggetto di sequestro.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va, in primo luogo, accolto il motivo con cui ci si duole della concessione all’imputato, per la seconda volta, del beneficio della sospensione condizionale della pena senza subordinarlo ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primo comma, cod. pen.
La previsione normativa, sul punto, è chiara.
Recita, infatti, il secondo comma dell’art. 165 cod. pen. che «La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente».
Trattasi di prescrizione, quindi, che il giudice deve necessariamente disporre qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (tra molte, Sez. 5, n. 19383 del 19/04/2023, R., Rv. 285766 – 02).
Nella specie, il giudice di merito ha operato erroneamente, in quanto, nonostante dal certificato del casellario giudiziale – versato in atti e allegato al ricor – emergesse, sub n. 2), una prima condanna a pena sospesa del PERALTA in forza di decreto penale emesso in data 28 maggio 2012 dal G.i.p. del Tribunale di Oristano (esecutivo il 31 ottobre 2012), si è determinato a concedere una seconda volta la sospensione condizionale senza subordinarla, come previsto dal secondo comma dell’art. 165 cod. pen., a uno degli obblighi previsti dal primo comma dello stesso articolo.
•
Sul punto, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio, competendo al giudice della cognizione individuare, eventualmente, l’ente (in caso di obbligo di
svolgimento di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività) e defini i tempi e le modalità attuative dell’obbligo/prestazione in concreto individuato/a e non
al giudice dell’esecuzione, al quale spetta, invece, verificare l’effettivo assolvimento dell’obbligo
de quo secondo le modalità stabilite in sentenza (Sez. 6, n. 40888 del
03/10/2024, P., Rv. 287196 – 01).
Trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza inappellabile (art. 593, comma
1, cod. proc. pen.), il giudice del rinvio va individuato nel Tribunale di Oristano, i diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, lett.
d), cod. proc. pen.
3.
Parimenti fondato è il motivo con cui il ricorrente stigmatizza l’omessa confisca del coltello in sequestro.
Va ricordato che la confisca prevista dall’art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, è
obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato e di proscioglimento dell’imputato per particolare
tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato
medesimo (Sez. 1, n. 29537 del 06/06/2024, COGNOME, Rv. 286686 – 02; Sez. 4, n. 17644 del 28/03/2023, COGNOME, Rv. 284607 – 01; Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, COGNOME, Rv. 272085 – 01; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894 – 01).
Erroneamente, nel caso in esame, il Tribunale di Oristano, nel condannare l’imputato (anche) per il reato contravvenzionale di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975, ha omesso di disporre la confisca del coltello oggetto di sequestro.
Si impone, pertanto, in parte qua, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, disponendosi direttamente la confisca dell’arma, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca del coltello in sequestro, confisca che dispone.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla concessione del beneficio 2 della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Oristano in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025
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