Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 853 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 853 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il 28/11/1978
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputata, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e di operare un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento degli obblighi restitutori, è fondato, eccependo correttamente l’irritualità della statuizione che consente alternativamente di reputare satisfattiva, oltre alla rifusione del danno complessivo indicato in imputazione, anche la minor somma accettata dalla parte civile ad esclusiva discrezionalità di quest’ultima, così rimettendo alla potestà di un terzo privato (e interessato) l’esecuzione di una sanzione penale;
che a fronte di tale contraddittorietà si impone l’annullamento della sentenza impugnata;
considerato che, in data successiva alla pronuncia impugnata, risulta maturata la prescrizione, anche tenuto conto di tutte le sospensioni pur oggetto di censura da parte del ricorrente (pari a complessivi 299 giorni), a fronte di un reato commesso sino al 1° gennaio 2016;
considerato, pertanto, che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascritto alla ricorrente, disponendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, in data 19 novembre 2024