Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12135 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12135 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Parigi il 03/10/1998
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano il 15/03/2024;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena;
lette la memoria e le conclusioni dell’Avv.ta NOME COGNOME difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano aveva condannato NOME egactanalTain primo grado per i reati, commessi in concorso con NOME, di danneggiamento, tentata rapina e lesioni personali volontarie.
(x)
La Corte di appello di Milano aveva sostanzialmente confermato la sentenza.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 29631 del 9.6.2023, aveva annullato la sentenza di appello limitatamente al reato di tentata rapina e, in particolare, al possibile riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 610 cod. pen.
La Corte di appello, in sede di rinvio, ha riqualificato il delitto di tentata rapi violenza privata e ha rideterminato la pena in dieci mesi di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, negata in ragione dei gravi precedenti penali da cui sarebbe afflitto l’imputato.
Si assume che il Tribunale aveva già disposto la sospensione condizionale della pena per entrambi gli imputati e che il beneficio, già confermato dalla Corte di appello sarebbe stato immotivatamente ed irritualmente negato dalla stessa Corte di appello in sede di giudizio di rinvio.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Sostiene l’imputato che vi sarebbe una discrasia tra il dispositivo letto in udienza, i cui era stata confermata la sentenza di primo grado – e, quindi, anche la sospensione condizionale della pena- e la motivazione della sentenza in cui la Corte avrebbe rigettato la richiesta di sospensione condizionale delle pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato.
Dalla sentenza emessa all’esito del giudizio di primo emerge come il Tribunale riconobbe ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena. Avverso detta sentenza non fu proposta impugnazione del Pubblico ministero.
La Corte di appello, quanto alla posizione dell’odierno imputato, aveva confermato la sentenza dAtTribunale e, dunque, in assenza di impugnazione della Pubblica accusa, anche il punto relativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Si è già detto come, per effetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il perimetro cognitivo della Corte di appello, in sede di giudizio di rinvi fosse limitato solo al profilo della esatta qualificazione del fatto originariame ricondotto al delitto di tentata rapina.
Dunque la Corte di appello, in sede di rinvio, non aveva il potere di modificare il punto della sentenza relativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Costituisce peraltro orientamento condiviso quello secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso in primo grado deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d’appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, confermi ovvero, addirittura, ridetermini la pena senza ulteriori specificazion in dispositivo, giacchè diversamente si violerebbe il divieto di reformatio in peius (Sez 5, n. 20106 del 14/01/2019, COGNOME, Rv. 275308; Sez. 3, n. 23444 del 1275/2011, Aprile,
Rv. 250655; Sez. 3, n. 580 del 7/12/2007, dep. 2018, Gentile, Rv. 238583; Sez. 5, n. 1788 del 19/4/1999, COGNOME, Rv. 213772).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena.
In tal senso, dunque, deve essere letta la conferma, di cui si dà atto nel dispositivo della sentenza impugnata, della pronuncia emessa dal Tribunale.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024.