Sospensione Condizionale e Patente: la Cassazione Fa Chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema di grande interesse pratico: l’applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sanzione amministrativa della sospensione della patente. Molti condannati per reati stradali sperano che la sospensione della pena principale possa ‘assorbire’ anche il ritiro della licenza di guida. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha ribadito un principio fondamentale che distingue nettamente le sanzioni penali da quelle amministrative.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, previsto dall’art. 590-bis del codice penale. La Corte d’Appello di Torino, nel confermare la responsabilità penale, aveva applicato, oltre alla pena principale, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. L’imputata, tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando due vizi principali della sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso e la questione della sospensione condizionale
I difensori hanno articolato il ricorso su due punti chiave:
1. Violazione di legge e incostituzionalità: Si sosteneva l’errata applicazione dell’art. 166 del codice penale, chiedendo di sollevare una questione di legittimità costituzionale. Secondo la difesa, la norma, non includendo la sospensione della patente tra le pene accessorie coperte dalla sospensione condizionale, violerebbe l’art. 117 della Costituzione. In sostanza, si chiedeva che il beneficio della pena sospesa si estendesse automaticamente anche al ritiro della patente.
2. Mancanza di motivazione: Il secondo motivo di doglianza riguardava un presunto difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello nella determinazione della durata della sospensione della patente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa con motivazioni chiare e fondate su principi giuridici consolidati.
La Netta Distinzione tra Pene e Sanzioni Amministrative
Sul primo e più rilevante punto, la Corte ha definito la questione di costituzionalità come ‘manifestamente infondata’. Ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 27297/2019), secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica esclusivamente alle pene principali (come la reclusione o la multa) e a quelle accessorie di natura penale (come l’interdizione dai pubblici uffici).
La sospensione della patente di guida, invece, non è una pena accessoria, bensì una sanzione amministrativa accessoria, come chiaramente stabilito dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Questa natura amministrativa non viene meno neppure se si considerano i criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo, che a volte qualificano sanzioni formalmente amministrative come sostanzialmente penali. La distinzione, nel nostro ordinamento, rimane netta: la sospensione della pena è un istituto penale, mentre la sospensione della patente è un provvedimento amministrativo, e i due non si sovrappongono.
La Valutazione sulla Durata della Sospensione
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello sulla durata della sospensione della patente fosse supportata da un ‘conferente apparato argomentativo’. In altre parole, la motivazione è stata giudicata sufficiente e logica, e pertanto non soggetta a riesame in sede di legittimità, dove la Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non il merito della decisione.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione conferma un principio cruciale: ottenere la sospensione condizionale della pena non comporta automaticamente la disapplicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Quest’ultima deve essere scontata interamente, poiché segue un binario giuridico separato da quello penale. La sentenza serve da monito per chiunque sia coinvolto in procedimenti per reati stradali: le conseguenze sulla licenza di guida sono una misura autonoma e distinta, finalizzata a tutelare la sicurezza della circolazione, e non vengono annullate dal beneficio della pena sospesa. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, per la ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La sospensione condizionale della pena si applica anche alla sanzione della sospensione della patente di guida?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il beneficio della sospensione condizionale si applica esclusivamente alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente.
Perché la sospensione della patente non è considerata una pena coperta dal beneficio?
Perché il Codice della Strada la classifica esplicitamente come una ‘sanzione amministrativa accessoria’ e non come una ‘pena accessoria’. Si tratta di due categorie giuridiche distinte con finalità e regolamentazioni diverse.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13866 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CHIARAVALLE CENTRALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo dei suoi difensori da NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 590-bis cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, i difensori lamentano: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 166 cod. pen.; richiesta di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 166 cod. pen. in relazione all’art. 117 Cost nella parte in cui non ricomprende tra le pene accessorie la sanziona amministrativa accessoria della patente di gulda; 2. Mancanza della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, in relazione alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida.
Vista la memoria difensiva, in cui si insiste nell’accoglimento delle ragioni di doglianza.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la questione d’illegittimità costituzionale proposta risulta manifestamente infondata: questa Corte ha avuto già modo di occuparsi del profilo dedotto nel ricorso, affermando il seguente principio di diritto: “Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell’individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale), così Sez. 3, n. 27297 del 10/05/2019, Vitali, Rv. 276025.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le determinazioni assunte in tema di durata della sanzione amministrativa accessoria sono sorrette da conferente apparato argomentativo, non censurabile in questa sede.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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