Sospensione Condizionale della Pena: Quando la Prognosi Negativa la Esclude
L’ordinanza n. 13422/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri di concessione della sospensione condizionale della pena. Il caso esaminato riguarda il diniego del beneficio a una persona condannata per resistenza a pubblico ufficiale, la cui posizione era aggravata da un precedente provvedimento di espulsione. La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito come la valutazione della futura condotta del reo sia centrale e come determinati elementi possano legittimamente fondare una prognosi negativa.
I Fatti alla Base della Decisione
Una persona veniva condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Taranto per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a pubblico ufficiale). In sede di giudizio, i giudici di merito avevano negato sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La difesa presentava ricorso per Cassazione, lamentando proprio la mancata concessione di tali benefici, ritenendola un’errata applicazione della legge.
Il Diniego della Sospensione Condizionale della Pena
Il punto cruciale del ricorso verteva sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Questo beneficio, lo ricordiamo, consente di sospendere l’esecuzione di una pena detentiva (entro certi limiti) se il giudice formula una prognosi favorevole, ritenendo che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati. La difesa sosteneva che tale prognosi dovesse essere positiva nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, definendo il ricorso “manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno confermato la piena correttezza della motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva basato la sua decisione su elementi concreti e non sindacabili in sede di Cassazione.
In particolare, sono stati due i fattori decisivi che hanno portato a una prognosi negativa:
1. Le gravi modalità della condotta: La natura del reato commesso è stata ritenuta un indicatore significativo della pericolosità sociale del soggetto.
2. Il precedente provvedimento di espulsione: Il fatto che la ricorrente fosse già destinataria di un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato è stato considerato un elemento fortemente ostativo. Questo status, secondo la Corte, non solo impediva il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma rendeva anche impossibile formulare un giudizio positivo sulla sua futura condotta.
La Corte ha specificato che una motivazione così argomentata è “immune da vizi sindacabili in sede di legittimità”, chiudendo di fatto ogni possibilità di riesame.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione riafferma un principio fondamentale: la concessione della sospensione condizionale della pena non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice basata su una prognosi criminale. Elementi come la gravità del reato e lo status giuridico del condannato (in questo caso, un soggetto da espellere) possono legittimamente fondare un giudizio prognostico negativo. La decisione sottolinea che la finalità del beneficio è premiare chi offre garanzie di futuro ravvedimento, una condizione che, nel caso di specie, è stata ritenuta insussistente.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena?
È stata negata perché i giudici hanno formulato una prognosi negativa sulla futura condotta della ricorrente, ritenendo probabile che avrebbe commesso altri reati, basandosi sulla gravità della condotta e su un pregresso provvedimento di espulsione.
Un provvedimento di espulsione può impedire il riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, secondo quanto emerge dall’ordinanza, un precedente provvedimento di espulsione, valutato insieme alle gravi modalità della condotta, è stato considerato un elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Qual è il risultato finale del ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso e ribadito con la memoria prodotta in vista dell’odierna udienza, afferente alla condanna della ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. e avente ad oggetto l’omess concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato;
Considerato, invero, che il giudice di merito, con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha considerato le gravi modalità della condotta – commessa da soggetto già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato – ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla possibilità di effettuare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024.