Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26267 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26267 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/11/2023 della Corte di appello dell’Aquila.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello dell’Aquila confermava la sentenza di primo grado emessa in data 19/04/2022, con la quale il Tribunale di Pescara condannava NOME COGNOME per i reati di
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resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen. e di lesione personale aggravato ex artt. 585, primo comma, e 576, primo comma, n.1), cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunziando:
violazione di legge, in relazione all’art. 349, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto correttamente eseguita la identificazione dell’imputato da parte della polizia giudiziaria, nonostante la mancata esecuzione dei rilievi dattiloscopici, obbligatoriamente previsti per i cittadini non appartenenti all’ Unione Europea.
violazione di legge, in relazione all’art. 164 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte distrettuale negato il beneficio della sospensione condizionale della pena ritenendo ostativa la condanna intermedia per un reato di natura contravvenzionale.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento limitatamente alla seconda delle doglianze proposte.
1.1. Il primo motivo è infondato e va rigettato.
L’art. 349 cod. proc. pen. disciplina la specifica attività d’indagine delegata alla polizia giudiziaria e volta alla identificazione della persona indagata e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Il comma 2 della norma, nel testo aggiornato ex lege n 134 del 27/09/2021, prevede che quando occorre identificare un indagato, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, la polizia giudiziaria deve sempre eseguire i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti.
La citata norma regolamenta, dunque, i poteri della polizia giudiziaria nell’attività preliminare di accertamento e di assicurazione delle prove, ma per l’immanenza nel sistema processuale penale dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice – non conferisce a
detti accertamenti valore di prova legale. Ed invero, pur potendo costituire fonte di prova nel giudizio, non hanno carattere né formale né sostanziale di perizia, e non vincolano il giudice, che è libero di trarre proprio il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova, anche atipica, purché non acquisito in violazione di specifici divieti. (ex muitis, Sez. 4, n 28544 del 25/06/2008 – Rv 241022-01).
1.2. Alla stregua di tale regula iuris, non è censurabile la valutazione della Corte distrettuale, laddove ha coerentemente e logicamente illustrato come la declinazione delle generalità da parte del ricorrente nel verbale di identificazione e in quello di elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia e la esibizione di una valida carta di identità conferissero , il crisma della certezza alla identificazione dell’imputato nell’attuale ricorrente (pag. 3 della sentenza di appello).
1.3. A tanto occorre aggiungere, per mera completezza, come l’obbligo di procedere ai rilievi dattiloscopici per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea sia stato introdotto nell’ordinamento con legge n 134 del 27/09/2021, successivo ai fatti di causa e non applicabile ratione temporis.
2. Il secondo motivo è fondato.
2.1. La Corte distrettuale ha negato il beneficio della sospensione condizionale ritenendo ostativa:
l’annotazione nel certificato del casellario giudiziale di due condanne a pena sospesa, pur evidenziando che la prima condanna riguardava il reato previsto e punito dall’art. 14 del Divo n 286 dei 25/07/1998 depenalizzato;
la pronuncia di una sentenza di condanna per real:o di natura contravvenzionale, intermedia tra la condanna a pena sospesa e la nuova condanna.
Il diniego del beneficio, nei termini così motivati, non può essere condiviso perchè inficiato da duplice errore di diritto.
La condanna a pena sospesa per reato depenalizzato non è ex se ed eo ipso ostativa alla concessione del medesimo benefido (ex multis Sez. un. n 4687 del 20/12/2005). Deve essere, dunque, escluso ogni sorta di automatismo, per quanto il giudice sia libero di fondare il giudizio prognostico ex art. 164, comma 1, cod. pen. sulla capacità a delinquere dell’imputato anche sulla presenza di una precedente condanna per reato depenalizzato (così Sez. 5, n. 34682 del 11/2/2005, Rv. 232312 – 01; Sez. 4, n. 41291 del 11/9/2019, Rv. 277355 – 01)
La condanna intermedia è ostativa solo se ha ad oggetto un delitto e non un reato di natura contravvenzionale. Costante è il principio di diritto secondo cui «ai fini dell’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto la sua presenza dimostra che l’imputato è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e rende quindi impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura» ( Sez.1,n 42365 del 25/09/2019, Rv. 277228 – 01; Sez. 1, n. 29865 del 30/06/2011, PG in proc. Citraro, Rv. 250556; Sez. 6, n. 4090 del 03/03/1998, PM in proc. Profilo, Rv. 210219).
La sentenza va, dunque, annullata limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Perugia.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 05/06/2024