Sospensione Condizionale della Pena: La Cassazione Conferma il Diniego in Presenza di Precedenti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 47868/2023, ha affrontato un caso cruciale riguardante la sospensione condizionale della pena, un beneficio fondamentale nel nostro sistema penale. Questa decisione chiarisce come i precedenti penali di un imputato, anche se risalenti nel tempo, possano legittimamente influenzare la prognosi sulla sua futura condotta e, di conseguenza, portare al diniego del beneficio. L’ordinanza offre spunti importanti sulla discrezionalità del giudice e sui limiti dell’appello in Cassazione.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate. L’imputato era stato ritenuto colpevole sia in primo grado dal Tribunale di Enna, sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. L’aggravante contestata consisteva nell’aver commesso il fatto con un mezzo insidioso, nello specifico una chiave inglese, che aumenta la gravità del reato per la sua capacità di sorprendere e sopraffare la difesa della vittima.
Nonostante la condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, non contestando la sua colpevolezza, ma focalizzandosi su un unico punto: il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, la motivazione della Corte d’Appello su questo specifico punto era viziata e carente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Questa decisione significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione sollevata, poiché il motivo di ricorso è stato considerato privo di qualsiasi fondamento logico e giuridico. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, e a suo carico sono state poste le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
L’analisi della sospensione condizionale della pena
Il cuore della controversia non era il reato in sé, ma la valutazione del giudice sulla possibilità di concedere all’imputato il beneficio della sospensione della pena. Questo istituto permette di non eseguire la pena inflitta a condizione che il condannato non commetta altri reati entro un determinato periodo. La sua concessione si basa su un giudizio prognostico: il giudice deve ritenere che il soggetto si asterrà dal commettere futuri reati. È proprio su questo giudizio che si è concentrato il ricorso e la successiva decisione della Cassazione.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente legittima e priva di vizi logici. I giudici di merito avevano negato la sospensione condizionale evidenziando che i precedenti penali dell’imputato, sebbene “datati”, non permettevano di formulare una “prognosi positiva” sul suo futuro comportamento. In altre parole, la storia criminale del soggetto, anche se non recente, costituiva un elemento sufficiente a far dubitare della sua futura astensione dal commettere reati.
La Suprema Corte ha sottolineato che il ricorso dell’imputato si limitava a denunciare presunte “carenze motivazionali” in un provvedimento che, al contrario, era logico e ben argomentato. Non è compito della Cassazione riesaminare nel merito la valutazione prognostica fatta dal giudice, ma solo verificare che tale valutazione sia basata su una motivazione coerente e non palesemente illogica, cosa che in questo caso era avvenuta.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: la valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena è una prerogativa del giudice di merito, basata su un’analisi complessiva della personalità dell’imputato. I precedenti penali, anche se non recenti, sono un fattore determinante in questa valutazione. La decisione insegna che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a criticare genericamente la prognosi sfavorevole del giudice, ma deve individuare vizi logici specifici e palesi nella motivazione. In assenza di tali vizi, la decisione del giudice di merito rimane insindacabile, e il ricorso è destinato all’inammissibilità.
I precedenti penali, anche se vecchi, possono impedire la concessione della sospensione condizionale della pena?
Sì. Secondo la Corte, anche condanne datate possono essere valutate dal giudice per formulare un giudizio prognostico sulla futura condotta dell’imputato. Se queste non consentono una prognosi positiva, il beneficio può essere legittimamente negato.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il motivo presentato era manifestamente infondato o privo dei requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
Perché il motivo del ricorso è stato considerato ‘manifestamente infondato’?
Perché il ricorrente lamentava una carenza di motivazione in una decisione che, secondo la Cassazione, era invece immune da vizi logici. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo chiaro perché i precedenti penali ostacolavano una prognosi favorevole, rendendo la critica del ricorrente priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47868 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47868 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NICOSIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 31 ottobre 2022 che ha confermato la condanna pronunziata dal Tribunale di Enna in composizione monocratica in data 4 ottobre 2021 in ordine al reato di cui all’art. 582-585 in relazione all’art. 577 n.2 cod. pen. (lesioni personali aggravate dall’aver commesso il fatto con un mezzo insidioso, nella specie una chiave inglese).
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione rispetto al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, perché prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che immune da vizi logici, ha evidenziato che le condanne riportate dal prevenuto sebbene datate non consentono di operare una prognosi positiva (pag. 3 del provvedimento impugNOME).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023
Il consigliere estensore
GLYPH Il Presidente