Sospensione Condizionale della Pena: Quando il Rischio di Recidiva la Esclude
La sospensione condizionale della pena rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, offrendo al condannato una seconda possibilità. Tuttavia, questo beneficio non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri con cui i giudici valutano la concessione di tale misura, soprattutto nei casi di recidiva. Il caso analizzato riguarda un individuo a cui è stata negata la sospensione proprio a causa di una valutazione negativa sulla sua futura condotta.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo grado per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e false dichiarazioni. La Corte d’Appello di Salerno aveva confermato la condanna, rigettando la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena. Il motivo del rigetto risiedeva nel fatto che l’imputato aveva già goduto in passato di tale beneficio, ma aveva commesso nuovi reati in un breve lasso di tempo e in presenza di più persone. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione.
La Decisione della Cassazione sulla Sospensione Condizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello di negare la sospensione condizionale era basata su argomentazioni “logiche e ineccepibili”. I giudici di merito non si sono limitati a considerare la gravità astratta dei reati commessi, ma hanno condotto un’analisi approfondita della personalità dell’imputato e della sua concreta capacità a delinquere.
Le Motivazioni
Il fulcro della motivazione risiede nel concetto di “giudizio di prognosi sfavorevole”. La Corte ha stabilito che la valutazione del giudice sulla probabilità che l’imputato si astenga dal commettere futuri reati è un giudizio di merito, difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità. Nel caso di specie, gli elementi a sostegno della prognosi negativa erano solidi e concreti:
1. Precedente beneficio: L’imputato aveva già ottenuto la sospensione della pena in passato, dimostrando di non aver colto l’opportunità di riabilitazione.
2. Reiterazione del reato: La nuova condotta criminosa è stata posta in essere in un breve arco di tempo, indicando una persistente inclinazione a delinquere.
3. Circostanze del fatto: La commissione dei reati in presenza di altre persone è stata interpretata come un ulteriore indice della pericolosità sociale dell’individuo.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, hanno permesso al giudice di formulare un giudizio negativo sulla futura condotta dell’imputato, giustificando pienamente il rigetto della richiesta di sospensione della pena.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la sospensione condizionale non è una concessione scontata, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. La decisione di concederla o negarla deve fondarsi su una prognosi circa la futura astensione dal commettere reati. Quando un soggetto, già beneficiario della misura, dimostra con i fatti di non aver modificato la propria condotta e di avere una spiccata capacità a delinquere, è legittimo che il sistema giudiziario gli neghi una seconda possibilità, ritenendo prevalente l’esigenza di tutela della collettività.
Quando può essere negata la sospensione condizionale della pena?
Può essere negata quando il giudice, sulla base di elementi concreti, formula una prognosi sfavorevole, ritenendo probabile che il condannato commetta nuovi reati. Elementi come una precedente sospensione già goduta e la rapida reiterazione di condotte criminali sono determinanti in questa valutazione.
La valutazione sulla concessione della sospensione è un giudizio di merito?
Sì, la valutazione sulla futura condotta del reo è un giudizio tipicamente di merito, affidato al prudente apprezzamento del giudice. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale valutazione risulta manifestamente illogica o priva di motivazione.
Quali aspetti della personalità dell’imputato vengono considerati?
Il giudice non valuta solo la gravità del reato, ma esamina l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato. Vengono quindi analizzati aspetti soggettivi, come la condotta di vita, i precedenti e ogni altro elemento che possa orientare la decisione sulla sua probabile astensione da futuri crimini.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10597 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10597 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 03/07/1988
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte Di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia del primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 341 bis, 495 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili ( COGNOME ha già goduto una volta del beneficio della pena sospesa, ma ha reiterato la condotta criminosa in breve lasso di tempo oltre che in presenza di una pluralità di persone ) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione.
Ritenuto, ertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dejk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna, ) d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025 Il consigliere estensore
COGNOME Il Presidente