Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23179 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pema. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto (cfr. pag. 6 della motivazione) che il giudice di primo grado ha ritenuto che la circostanza che l’imputato durante la sospensione del processo per messa alla prova fosse stato nuovamente tratto in arresto per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti era stato valutato negativamente dal giudice di primo grado sia per il diniego delle circostanze attenuanti generiche che per quello della sospensione condizionale della pena.
E alle pagg. 7-8 danno atto che, condividendo le motivazioni del primo giudice, deve, ritenersi che le concrete modalità dei fatti quali emerse in esito all’at tività investigativa svolta dai militari – indicative di una certa stabilità nello sv mento delle contestate attività illecite, desumibile dal continuo via vai di clien apprezzato dai militari nel corso delle due ore di osservazione del locale del COGNOME, evidente punto di riferimento per la clientela che ivi si approvvigionava di cocaina – ostino al riconoscimento delle attenuanti generiche la cui concessione non appare del resto suggerita neppure dalla opportunità di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto, reputandosi la stessa certamente congrua e non rinvenendosi agli atti alcun elemento positivamente valutabile nel senso invocato, non essendo, del resto, nemmeno esplicitate le connotazioni delle “misere condizioni di vita” del COGNOME. Viene anche dato atto che, lungi dall’aver dimostrato “costrizione e resipiscenza”, il comportamento processuale del COGNOME non è suscettibile di giustificare il beneficio della sospensione condizionale della pena. Per un verso, infatti, l’ammissione dei fatti viene ritenuta di valore nullo a fron dell’evidenza del quadro probatorio a carico dello stesso, infatti arrestato nella flagranza dei reati ascrittigli, mentre, per altro verso, viene ricordato che nel cors della sospensione del processo per messa alla prova, lo stesso ha nuovamente posto in essere analoga condotta, così dimostrando di non aver affatto preso le distanze dallo stile di vita precedente.
Quanto sopra sottolineato, per i giudici di appello depone, infine, a favore di una prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse all’eventuale applicazione di una pena sostitutiva.
Orbene, sebbene non lo rilevi espressamente, il provvedimento impugnato appare con tutta evidenza implicitamente ritenere che i medesimi elementi complessivamente valutati per il diniego delle generiche, impediscano altresì la prognosi favorevole circa una futura astensione dal delitto, e la conseguente concessione dei benefici invocati dalla difesa.
In proposito, va ricordato che le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 05; conf. Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj Rv. 276041 – 01 che ricorda come il legislatore faccia dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art.133 cod. pen e richiama gli arresti n.7794/1989, Rv. 181431, n.8308/1984, Rv. 166005 e n. 1540/1969, Rv. 110826).
Più recentemente, è stato peraltro ribadito che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep.2023, COGNOME NOME, Rv. 284096 – 01 in relazione ad una fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell’imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024