Sospensione Condizionale e Prognosi Futura: La Cassazione Fa Chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sui criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena. Il caso riguarda una persona condannata per aver ricevuto il profitto di una truffa su una carta prepagata a lei intestata, che ha presentato ricorso contestando sia la sua responsabilità sia il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione della pena.
I Motivi del Ricorso: una Duplice Contestazione
L’imputata ha basato il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1.  Illogicità della Motivazione sulla Responsabilità: Sosteneva che la sua condanna fosse basata su una lettura errata delle prove, proponendo una diversa interpretazione dei fatti processuali.
2.  Mancata Applicazione della Sospensione Condizionale: Lamentava un vizio di omessa motivazione da parte dei giudici di merito nel negarle il beneficio della sospensione della pena.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i punti, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Ruolo della Cassazione: Giudice della Legittimità, non del Fatto
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. 
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico e coerente le ragioni per cui l’imputata era stata identificata come la responsabile che aveva incassato il profitto illecito. Pertanto, il tentativo di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti è stato considerato inammissibile.
Sospensione condizionale e il giudizio sulla personalità
Il secondo motivo di ricorso, e il più interessante dal punto di vista giuridico, riguardava il diniego della sospensione condizionale. La Corte ha giudicato questa doglianza manifestamente infondata. La sentenza impugnata aveva negato il beneficio basandosi su argomentazioni logiche e ineccepibili, ovvero la commissione di un altro episodio di truffa in tempi recenti.
Questo elemento ha portato i giudici di merito a formulare una prognosi sfavorevole sulla futura condotta della ricorrente, ritenendo probabile la reiterazione di reati. La Cassazione ha sottolineato che tale valutazione non è un giudizio sulla gravità astratta del reato, ma un’analisi concreta della “capacità a delinquere” dell’imputato, che tiene conto di aspetti soggettivi e della sua personalità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di fatto, riservato ai tribunali di merito, e il giudizio di legittimità. L’inammissibilità del primo motivo deriva dalla preclusione per la Cassazione di “saggiare la tenuta logica della pronuncia” confrontandola con modelli di ragionamento alternativi. Per quanto riguarda la sospensione condizionale, la Corte ha confermato che la decisione del giudice di merito è incensurabile se basata su una valutazione logica della personalità dell’imputato. La presenza di un precedente specifico e recente costituisce un elemento concreto e sufficiente per formulare una prognosi negativa e, di conseguenza, negare il beneficio. La decisione del giudice non è stata considerata illogica, ma un corretto esercizio del suo potere discrezionale di valutazione.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che l’accesso alla sospensione condizionale non è un diritto automatico, ma è subordinato a una valutazione discrezionale del giudice. Questa valutazione deve essere ancorata a elementi concreti che permettano di formulare una prognosi positiva sulla futura condotta del condannato. La presenza di precedenti penali, specialmente se specifici e recenti, può legittimamente fondare un giudizio di pericolosità sociale e giustificare il diniego del beneficio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è limitato al controllo della logicità della motivazione e della corretta applicazione della legge.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena in questo caso?
La sospensione condizionale è stata negata perché i giudici hanno formulato una prognosi sfavorevole sulla futura condotta della ricorrente, basandosi sul fatto che avesse commesso un altro reato di truffa in tempi recenti.
Su quali basi un giudice può negare la sospensione condizionale?
Un giudice può negare il beneficio basandosi su una valutazione della personalità dell’imputato e della sua capacità a delinquere. Se elementi concreti, come altri reati recenti e simili, indicano un’alta probabilità che l’imputato commetta nuovi crimini, il diniego è legittimo.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4480 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4480  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
xv-
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragion del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reat individuando la ricorrente quale soggetto che aveva ricevuto il profitto illecito sulla propr carta postepay.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili quali la consumazione di altro episodio di truffa in tempi recenti, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati con un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggett della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 9/01/24