Sospensione Condizionale della Pena: Quando i Precedenti la Escludono
L’istituto della sospensione condizionale della pena rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, volto a favorire il reinserimento sociale di chi ha commesso reati di minore gravità. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda come la valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato e, in particolare, la presenza di precedenti penali, sia un fattore decisivo. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere i criteri applicati.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che gli aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione di tale beneficio, ritenendola ingiustificata. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva basato la propria decisione su un elemento di fatto inequivocabile: la presenza di ben tre precedenti penali a carico dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Sospensione Condizionale della Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come “manifestamente infondato”. I giudici supremi hanno confermato la piena legittimità della decisione della Corte d’Appello. Secondo la Cassazione, il diniego del beneficio non era basato su un giudizio astratto, ma su una valutazione concreta e logica della personalità del ricorrente. La presenza di precedenti penali è stata considerata un indicatore sufficiente per formulare un “giudizio di prognosi sfavorevole” sulla possibilità che l’imputato si astenesse dal commettere nuovi reati in futuro.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui la valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena è un giudizio tipicamente di merito, affidato al prudente apprezzamento del giudice. Tale giudizio può essere contestato in sede di legittimità solo se appare illogico o contraddittorio. Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza impugnata era tutt’altro che illogica. I giudici di secondo grado non si erano limitati a considerare la gravità del reato contestato, ma avevano esaminato l’incidenza dell’illecito sulla “capacità a delinquere” dell’imputato. Avevano, quindi, messo in luce aspetti soggettivi della sua personalità, desunti proprio dalla reiterazione di condotte antigiuridiche testimoniata dai precedenti, che orientavano verso una prognosi negativa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato: la concessione della sospensione condizionale non è un diritto, ma un beneficio subordinato a una valutazione prognostica positiva da parte del giudice. La presenza di precedenti penali, specialmente se plurimi, costituisce un ostacolo significativo, in quanto permette al giudice di fondare, con argomentazioni logiche e coerenti, un giudizio di sfavore sulla futura condotta del reo. Per chi si trova in una simile situazione, diventa quindi estremamente difficile ottenere il beneficio, a meno di non poter dimostrare elementi concreti e sopravvenuti che indichino un reale cambiamento nel proprio percorso di vita.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena in questo caso?
La sospensione condizionale è stata negata perché l’imputato aveva tre precedenti penali. Questo ha portato i giudici a formulare una prognosi sfavorevole, ritenendo probabile che avrebbe commesso altri reati in futuro.
È possibile contestare la decisione di un giudice che nega la sospensione condizionale?
Sì, ma il ricorso ha successo solo se la decisione del giudice è palesemente illogica. Se, come in questo caso, la decisione si basa su elementi concreti come i precedenti penali e una valutazione coerente della personalità dell’imputato, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45979 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45979 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME, nato a Bellante il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2022 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda la pagina 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la sussistenza di precedenti penali, che lo stesso ricorrente, nel ricorso, indica in numero di tre) esprimendo un implicito giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.