Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4509 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4509 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen., per mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto l’imputata al momento del fatto (9 aprile 2019) risultava già gravata da due condanne irrevocabili per delitto (una pronunciata dal Tribunale di Milano il 15 febbraio 2012, divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2015 e l’altra, pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data 11 dicembre 2015, divenuta irrevocabile il 1 marzo 2016) aventi valenza ostativa, ai sensi dell’art. 164, secondo comma, n.1 cod. pen., ai fini della concessione del beneficio;
che, infatti, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione del suddetto beneficio, deve richiamarsi il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096 – 01);
che, nel caso di specie, da un lato, i giudici di appello, come emerge da pag. 4 dell’impugnata sentenza, hanno richiamato la sussistenza di tre precedenti penali a carico della odierna ricorrente, e dall’altro lato, del tutto generiche e inconferenti risultano le argomentazioni difensive in ordine alla mancata conoscenza delle anteriori condanne da parte della predetta;
rilevato, pertanto, che il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025.