Niente sospensione condizionale per chi ha già ricevuto il beneficio
Con l’ordinanza n. 16032 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di concessione dei benefici di legge: la sospensione condizionale della pena non è un automatismo, ma una valutazione che tiene conto del passato criminale dell’imputato e della sua futura pericolosità sociale. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato per resistenza a pubblico ufficiale, il quale si è visto negare il beneficio a causa dei suoi precedenti.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando diverse censure.
I motivi principali del ricorso contestavano la correttezza della condanna, l’eccessività della pena inflitta e, soprattutto, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. L’imputato sosteneva, tra le altre cose, che la sua condotta dovesse essere considerata di scarsa offensività e che le circostanze attenuanti dovessero prevalere sulle aggravanti.
La Valutazione della Corte sulla Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo ogni doglianza. Per quanto riguarda i primi motivi, relativi alla sussistenza del reato di resistenza, i giudici hanno ritenuto la censura manifestamente infondata, confermando che gli elementi costitutivi del reato erano stati correttamente accertati dalla Corte d’Appello.
Anche la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta. La Cassazione ha sottolineato come la Corte di merito avesse già adeguatamente spiegato che la condotta violenta, reiterata e causa di lesioni, non poteva in alcun modo essere considerata di lieve entità.
Il punto cruciale della decisione, però, riguarda la negata sospensione condizionale. La Suprema Corte ha qualificato la relativa censura come “generica e manifestamente infondata”, avallando pienamente la decisione dei giudici di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un’analisi rigorosa della situazione personale dell’imputato. I giudici hanno evidenziato come la decisione di negare il beneficio fosse basata su una prognosi negativa circa la futura condotta del ricorrente. Tale valutazione negativa non era arbitraria, ma fondata su elementi oggettivi: l’imputato aveva già riportato tre condanne penali pregresse.
L’aspetto determinante è che in tutte e tre le precedenti occasioni, all’imputato era già stato concesso il beneficio della sospensione condizionale. Aver reiterato la condotta criminale nonostante le precedenti opportunità dimostrava, secondo i giudici, una scarsa capacità di autodisciplina e un’elevata probabilità di commettere nuovi reati. Di conseguenza, concedere per la quarta volta lo stesso beneficio sarebbe stato in contrasto con la sua finalità rieducativa e di prevenzione.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice, che deve basarsi su una prognosi favorevole sulla futura astensione del reo dal commettere ulteriori reati. I precedenti penali, specialmente se numerosi e specifici, e il fatto di aver già usufruito del beneficio in passato senza che ciò abbia avuto un effetto deterrente, costituiscono elementi decisivi che possono legittimamente portare al diniego del beneficio stesso. La decisione sottolinea l’importanza del percorso individuale del condannato e l’impossibilità di considerare la sospensione della pena come un diritto acquisito.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale è stata negata a causa della prognosi negativa sulla futura condotta dell’imputato. Tale valutazione si basava sulle sue tre precedenti condanne, in seguito alle quali gli era già stato concesso per tre volte lo stesso beneficio, dimostrando una tendenza a reiterare i reati.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale poteva essere considerato di lieve entità?
No. La Corte ha stabilito che la condotta non poteva ritenersi di scarsa offensività perché era stata reiterata, violenta e aveva provocato lesioni, elementi che ne escludono la tenuità.
Per quale motivo il ricorso contro la condanna è stato ritenuto infondato?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva correttamente rilevato la presenza di tutti gli elementi necessari per l’integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, come la condotta svolta in luogo pubblico e alla presenza di più persone.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16032 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso / attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di res a pubblico ufficiale sull’assunto del necessario svolgimento della condotta in luogo pubblico alla presenza di più persone fè manifestamente infondato, essendo stato correttamente rilevato che quelli citati costituiscono elementi necessari per l’integrazione del delitto di cui all bis cod. pen.;
rilevato che il terzo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di no e punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello ha evidenziato le ragioni che portavano a ritenere come la reiterata condotta violenta che ave anche determinato lesioni non potesse ritenersi di scarsa offensività;
rilevato che il quarto ed il quinto motivo con cui si censura la mancata prevalenza circostante attenuanti ed aggravanti ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, manifestamente infondati oltre che generici; che la Corte di appello ha dato conto della rite congruità della pena alla luce dei plurimi precedenti penali per reati posti a presidio di a bene giuridico, osservando, altresì, quanto a;pena base, che la stessa è stata determinata misura prossima al minimo, analogamente a quanto avvenuto in ordine all’operato aumento per la continuazione;
rilevato che generica e manifestamente infondata risulta la questione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che si è valutato di escludere in ragio della negativa prognosi di reiterazione e delle pregresse tre condanne in esito alle quali era concesso per tre volte il richiesto beneficio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.