Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29564 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29564 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME CODICE_FISCALE nato in Marocco, il 28/09/1999
NOME COGNOME CODICE_FISCALE, nato in Marocco, il 27/08/1993
avverso la sentenza del 24/06/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e l’inammissibilità dei ricorsi nel resto; letta per gli imputati la memoria di replica dell’avv. NOME COGNOME che h concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 24 giugno 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 4 marzo 2024 del Tribunale di Velletri, ha riqualificato il reato contestato agli imputati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d n. 309 del 1990 e ha ridotto la pena loro inflitta.
I ricorrenti presentano un unico ricorso ed eccepiscono con il primo motivo la nullità della sentenza che non era stata tradotta in una lingua da lo conosciuta; con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordin all’affermazione di responsabilità; con il terzo l’eccessiva entità della pena bas con il quarto l’illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena.
Nella memoria i ricorrenti ribadiscono le ragioni già indicate in ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è infondato, il secondo e il terzo sono manifestamente infondati, mentre è fondato il quarto.
I Giudici di merito hanno accertato in fatto la detenzione a fini di spaccio di totali 265 dosi medie di cocaina rinvenute nell’abitazione dei prevenuti. Gl operanti erano giunti alla perquisizione domiciliare dopo aver notato nei giorni precedenti tre cittadini nordafricani che, con fare sospetto e guardingo stazionavano seduti ai tavolini esterni a un bar e si erano allontan precipitosamente alla loro vista.
Il primo motivo di ricorso riguarda la mancata traduzione della sentenza di appello in una lingua conosciuta dagli imputati. E’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana no integra un’ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzi i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (tra le più recenti, Sez. 6, n. 24730 del 13/03/2024, I., Rv. 286667). caso in esame, il dato della non conoscenza della lingua italiana non risulta ave formato oggetto di precedenti censure e, in ogni caso, non ha comportato nessun vizio della sentenza impugnata, ma ha inciso semmai sulla decorrenza del termine per impugnare. Ne consegue che la presentazione dei ricorsi per cassazione entro il termine di legge consente di ritenere la carenza dell’interesse degli imputat formulare tale doglianza.
Il motivo va pertanto rigettato.
Il secondo motivo, attinente all’accertamento di responsabilità, è fattuale e rivalutativo. La Corte di appello ha affermato la responsabilità degli imputati sull base di una valutazione complessiva e coordinata di plurimi elementi probatori (vedi pag. 2-4 della sentenza impugnata), cioè gli esiti della diretta osservazio da parte del personale di polizia giudiziaria di operazioni di scambio droga-danaro; della perquisizione domiciliare e del sequestro che ha portato a verificare possesso, in capo ai ricorrenti, di droga, di un bilancino di precisione e di danar
Le doglianze difensive, sebbene formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi fatto e delle risultanze d’indagine, senza valutare l’esauriente e logica ricostruzi operata nella sentenza impugnata. Gli imputati hanno insistito sostenendo che pagavano l’affitto a un terzo nordafricano che si era reso latitante, che non era responsabili per lo stupefacente rinvenuto e che il denaro era il compenso per le loro attività svolte “in nero”, in quanto irregolari sul territorio italiano. I Giu merito hanno accertato, invece, che parte dello stupefacente si trovava proprio in prossimità del letto di El Khiyati, il quale disponeva anche del bilancino d precisione, mentre sul tavolo della sala comune vi era il materiale d confezionamento e nella camera da letto di Ezzakraoui vi era la somma di euro 525,00 in banconote da piccolo taglio.
La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle censure sollevate.
Il terzo motivo riguarda la pena che, a differenza di quanto lamentato, è stata idoneamente giustificata con riferimento alle modalità del fatto, al da ponderale della sostanza stupefacente non marginale, indicativo perciò di un’attività di spaccio continuativa.
Il motivo è dunque inconsistente.
Il quarto motivo sul diniego della sospensione condizionale della pena è, invece, fondato perché ancorato alla sola condizione degli imputati di irregolari su territorio dello Stato. Si veda tra le più recenti la sentenza della Sez. 4, n. 3 del 17/11/2020, COGNOME, Rv. 280083 – 01, secondo cui è illegittimo il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena a un imputato incensurato basato esclusivamente sulla sua condizione di clandestino privo di occupazione e di fissa dimora, senza indicazione di elementi concreti fondanti il negativo giudizio prognostico, in quanto l’incensuratezza, caratteristica propria anche degli attual ricorrenti, costituisce un elemento di indubbia valenza positiva, la c neutralizzazione esige l’individuazione di uno o più elementi di segno contrario.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma; per il resto i ricorsi vanno rigettati, risultando, pertanto, definitivamente accertata la pena responsabilità dei ricorrenti quanto ai fatti loro addebitati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra
Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così è deciso, 12/02/2025
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Il Consigliere estensore
LIBALDA ,MACRI’ GLYPH
Il Presidente
NOME COGNOME