Sospensione Condizionale della Pena: Quando i Precedenti Contano
La sospensione condizionale della pena rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, finalizzato a favorire il reinserimento sociale del condannato evitando gli effetti desocializzanti del carcere. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione prognostica del giudice sulla futura condotta dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio, specialmente in presenza di precedenti penali specifici e di un contesto criminale consolidato.
Il Caso in Esame: Ricorso contro il Diniego del Beneficio
Un individuo, condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità (ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90), ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che gli aveva negato la concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente lamentava una motivazione carente e manifestamente illogica da parte dei giudici di merito.
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su due elementi cruciali: la presenza di un precedente penale recente e specifico a carico dell’imputato e la sua evidente integrazione nel circuito locale dello spaccio organizzato. Questi fattori, secondo i giudici, impedivano una prognosi favorevole sulla sua futura astensione dal commettere nuovi reati.
La Decisione della Cassazione sulla Sospensione Condizionale della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse tutt’altro che illogica o carente. Al contrario, essa si fondava su un’analisi concreta e completa della situazione personale e criminale del condannato.
Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, si era limitato a contestare genericamente la rilevanza del precedente penale, senza però confrontarsi con l’intero impianto argomentativo della sentenza impugnata, in particolare con il grave indizio del suo inserimento in un contesto di criminalità organizzata. Tale carenza ha reso il ricorso inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che, per ottenere la sospensione condizionale della pena, non basta l’assenza di ostacoli formali, ma è necessaria una valutazione positiva da parte del giudice circa la probabilità che il condannato si asterrà dal commettere futuri reati. In questo caso, la presenza di un precedente specifico e recente, unita all’inserimento in un contesto di spaccio, costituivano elementi concreti che giustificavano una prognosi negativa.
Il diniego del beneficio era, quindi, fondato su un percorso logico-giuridico (un iter motivazionale) coerente e privo di vizi. La decisione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando la Corte alcuna assenza di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: la valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena deve essere complessiva e non può ignorare elementi oggettivi che indichino una persistente inclinazione a delinquere. Un precedente specifico non è un mero dato anagrafico, ma un indicatore fondamentale della personalità del reo e della sua pericolosità sociale. Quando a questo si aggiunge l’evidenza di un legame con ambienti criminali, la prognosi di ravvedimento diventa ardua, legittimando pienamente il diniego del beneficio.
Quando un giudice può negare la sospensione condizionale della pena?
Un giudice può negarla quando, sulla base di elementi concreti, formula una prognosi negativa sulla futura condotta del condannato. Elementi come precedenti penali specifici e recenti o l’inserimento dell’individuo in contesti criminali organizzati possono giustificare tale decisione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa, anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione manifestamente infondata.
Perché un precedente penale è così rilevante per la concessione del beneficio?
Un precedente penale, soprattutto se recente e specifico per lo stesso tipo di reato, è un forte indicatore della personalità del condannato e della sua probabilità di commettere nuovi reati. Viene considerato un elemento chiave nella valutazione prognostica che il giudice è tenuto a fare per concedere o negare la sospensione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16809 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16809 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME SILEYMANE CUI 0663POS nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso, NOME, GLYPH ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
rilevato che la sentenza impugnata, in esito a percorso argomentativo non manifestamente illogico, ha dato conto delle ragioni ostative al chiesto beneficio, richiamando la presenza di precedente recente e specifico e l’assenza di qualsiasi prospettiva di risocializzazione, a fronte dell’evidente inserimento dell’imputato nel locale circuito dello spaccio organizzato (cfr. pag. 1); motivazionale il ricorrente non si è affatto confrontato, limitandosi a contestare l’insufficienza – in senso negativo – osservato che con detto complessivo iter del precedente a proprio carico;
rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente