Sospensione condizionale della pena: quando il rischio di recidiva la esclude
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di concessione della sospensione condizionale della pena: la valutazione del comportamento passato dell’imputato è cruciale per prevedere la sua futura condotta. Se emerge un concreto rischio di reiterazione del reato, il beneficio può essere legittimamente negato. Analizziamo il caso specifico per comprendere meglio le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Violazione di una Misura Cautelare
La vicenda trae origine dalla condotta di un uomo che, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, ha reagito violentemente all’intervento delle forze dell’ordine giunte presso la sua abitazione per verificare il rispetto di tale provvedimento. La sua reazione e la violazione della misura hanno portato a una condanna nei gradi di merito. L’imputato, tuttavia, ha proposto ricorso in Cassazione contestando, tra le altre cose, la decisione della Corte d’Appello di non concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Ricorso in Cassazione e la Valutazione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali. In primo luogo, ha tentato di proporre una rilettura dei fatti alternativa a quella accertata dai giudici di merito, sostenendo una diversa dinamica degli eventi. In secondo luogo, ha contestato la mancata concessione della sospensione condizionale.
La Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato il primo motivo, dichiarandolo manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il ricorso in Cassazione non è la sede per una nuova valutazione delle prove o per contestare la ricostruzione dei fatti, a meno che non vi siano vizi logici evidenti, che nel caso di specie non erano stati neppure dedotti.
La Decisione sulla Sospensione Condizionale della Pena e il Rischio di Recidiva
Il punto centrale della decisione riguarda il secondo motivo. La Suprema Corte ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d’Appello nel negare la sospensione condizionale della pena. La valutazione si è concentrata non tanto sulla gravità del reato in sé, quanto sull’incapacità dell’imputato di rispettare le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.
le motivazioni
I giudici hanno ritenuto che il mancato rispetto della misura cautelare dell’allontanamento fosse un indicatore chiaro e concreto di un rischio di reiterazione del reato. In altre parole, la condotta dell’imputato ha dimostrato una propensione a violare le regole e a non sottostare ai provvedimenti giudiziari, rendendo la prognosi sulla sua futura condotta negativa. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, ha quindi correttamente motivato che tale comportamento rendeva l’imputato immeritevole del beneficio, il cui scopo è proprio quello di favorire il reinserimento sociale di chi si presume non commetterà altri reati.
le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: la valutazione per la concessione della sospensione condizionale non è automatica ma discrezionale e deve basarsi su una prognosi completa della personalità del reo. La violazione di precedenti misure cautelari costituisce un elemento di prova significativo per dimostrare un concreto pericolo di recidiva. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché cercava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’operazione non consentita in sede di Cassazione, che può giudicare solo su questioni di diritto. L’imputato non ha fornito motivi validi per cui la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito dovesse essere considerata inattendibile.
Qual è la ragione principale per cui la Corte ha negato la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale è stata negata perché l’imputato, violando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, ha dimostrato un’incapacità di rispettare le prescrizioni del giudice. Questa condotta è stata interpretata come un indicatore di un concreto rischio di reiterazione del reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35955 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BAGNO A RIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, consistendo nel non consentito tentativo di introdurre una rilettura nel merito del quadro probatorio, al fine di sostenere una tesi alternativa a quella recepita dai giudici di merito, secondo i quali l’imputato aveva violentemente reagito agli agenti intervenuti presso la sua abitazione per rilevare la violazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare; rilevato, altresì, che non sono neppure dedotti i motivi per i quali la ricostruzione dei fatti resa dagli operanti non sarebbe stata meritevole di piena attendibilità;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito all’esclusione della sospensione condizionale della pena, sottolineando l’incapacità dell’imputato di ottemperare alle prescrizioni imposte con la misura cautelare, ritenendo tale condotta dimostrativa di un concreto rischio di reiterazione del reato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle