Sospensione condizionale della pena: quando la condotta e il reddito contano
La concessione della sospensione condizionale della pena non è un automatismo, ma una valutazione discrezionale del giudice basata sulla prognosi di futuro comportamento del condannato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito come la persistenza in una condotta illecita, come l’occupazione abusiva, unita a una situazione economica non indigente, possa essere un elemento decisivo per negare tale beneficio. Analizziamo insieme questo interessante caso.
I Fatti del Caso: Occupazione Abusiva e Condanna
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Milano nei confronti di due persone per il reato di occupazione abusiva. La pena inflitta era di cinque mesi e dieci giorni di reclusione. Oltre a confermare la responsabilità penale, la Corte territoriale aveva negato la concessione dei benefici di legge, tra cui la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Il Ricorso in Cassazione: la richiesta di benefici
Il difensore degli imputati ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Secondo la difesa, la Corte di Appello avrebbe errato nel negare i benefici basandosi su due elementi principali:
1. La permanenza nell’immobile occupato.
2. Il reddito di uno degli imputati, oscillante tra i 700 e i 1.200 euro, ritenuto insufficiente per garantire il sostentamento del nucleo familiare e stipulare un regolare contratto di locazione.
A parere della difesa, questi fattori sarebbero stati valutati in modo illegittimo per precludere l’accesso ai benefici.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure sollevate dal difensore non fossero altro che un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
I giudici hanno sottolineato come la motivazione della Corte di Appello fosse, in realtà, logica e coerente. I giudici di secondo grado avevano evidenziato l’assenza di “elementi positivi” a favore degli imputati. Anzi, la combinazione di due fattori – la permanenza nel reato (l’occupazione non era cessata) e la presenza di una “situazione reddituale soddisfacente” – indicava una chiara “propensione per l’illecito”.
In altre parole, la Corte ha ragionato che il comportamento degli imputati non derivava da uno stato di necessità assoluta, ma da una scelta consapevole di persistere nell’illegalità, nonostante la disponibilità di risorse economiche. Questa condotta è stata considerata ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, che presuppone una prognosi favorevole sulla futura astensione dal commettere reati.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere la sospensione condizionale, non basta l’assenza di precedenti penali. Il giudice deve compiere una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato. La persistenza nella condotta illecita, specialmente quando non giustificata da uno stato di indigenza totale, può essere letta come un indice negativo che preclude l’accesso al beneficio. La decisione insegna che la valutazione del reddito non serve solo a misurare la povertà, ma anche a comprendere se la condotta illecita sia una scelta deliberata piuttosto che una conseguenza inevitabile di una difficoltà economica estrema. A seguito della dichiarata inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena agli imputati?
La sospensione è stata negata perché i giudici hanno ritenuto che la persistenza nell’occupazione abusiva, unita a una situazione reddituale considerata ‘soddisfacente’, dimostrasse una propensione a commettere illeciti. Tale valutazione negativa sul futuro comportamento ha impedito la concessione del beneficio.
Il ricorso alla Corte di Cassazione può servire a riesaminare i fatti, come l’adeguatezza del reddito?
No. La Corte di Cassazione si pronuncia solo sulla corretta applicazione della legge (questioni di diritto) e non può riesaminare i fatti del caso (questioni di merito). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché chiedeva una nuova valutazione di elementi fattuali già decisi dai giudici precedenti.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Come stabilito dalla sentenza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. La condanna diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45661 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45661 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano confermava la condanna dei ricorrenti alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione in relazione al reato di occupazione abusiva. Non concedeva i benefici di legge.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 163 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziario richiesto da privati: i benefici sarebbero sta illegittimamente denegati valorizzando la permanenza dell’occupazione ed il fatto che NOME aveva un reddito, che oscillava tra í settecento ed i milleduecento euro, che era insufficiente a garantire il sostentamento del nucleo familiare ed a consentire un regolare contratto di locazione.
2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richies di effettuare una nuova valutazione di merito degli elementi rilevanti per la concedibilit dei benefici.
La Corte d’appello, contrariamente a quanto dedotto, ha offerto una motivazione priva di vizi logici e corrente con le emergenze processuali che dava conto delle ragioni che avevano condotto alla mancata concessione dei benefici.
La Corte aveva ritenuto infatti che erano assenti elementi positivi e che la permanenza del reato in presenza di una situazione reddituale soddisfacente indicavano una propensione per l’illecito ostativa alla concessione dei benefici invocati (pag. 3 dell sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione che non sì presta ad alcuna censura in questa sede.
3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2023.