Sospensione Condizionale e Precedenti di Polizia: la Cassazione fa il Punto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di rapina e furto, ribadendo principi fondamentali in tema di ammissibilità del ricorso e, soprattutto, sui criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena. La pronuncia chiarisce come i precedenti di polizia possano influenzare la valutazione del giudice sulla futura condotta del reo, anche in assenza di sentenze di condanna passate in giudicato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di rapina impropria aggravata e furto aggravato, pronunciata dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza di secondo grado, dalla valutazione della sua responsabilità penale fino al diniego di alcuni benefici di legge.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il ricorso in cinque motivi principali:
1. Mancanza e illogicità della motivazione: Si contestava il giudizio di responsabilità, sostenendo che l’imputato non avesse partecipato all’attività violenta del complice. Tuttavia, i giudici di merito avevano già tenuto conto di questa circostanza, concedendo la diminuente del concorso anomalo (art. 116 c.p.).
2. Errata qualificazione del reato: Veniva chiesta la riqualificazione del delitto di furto aggravato in quello di acquisto di cose di sospetta provenienza, ma la Corte aveva logicamente escluso tale possibilità sulla base delle prove raccolte.
3. Diniego di una prova testimoniale: La difesa lamentava la mancata ammissione di un testimone, ritenuta però superflua dai giudici alla luce del quadro probatorio già completo.
4. Diniego della sospensione condizionale: Il punto cruciale del ricorso. I giudici di merito avevano negato il beneficio basandosi sui precedenti di polizia dell’imputato, ritenuti indicativi di una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta.
La Decisione della Cassazione sulla Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. In primo luogo, ha evidenziato come i motivi presentati fossero meramente reiterativi di censure già adeguatamente scrutinate e respinte dalla Corte di Appello con una motivazione logica e coerente. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità che non può riesaminare i fatti.
Il cuore della decisione, però, risiede nella conferma della legittimità del diniego della sospensione condizionale. La Corte ha stabilito che la prognosi sfavorevole, necessaria per negare il beneficio, può legittimamente fondarsi anche sui soli precedenti di polizia.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un principio consolidato: per valutare la probabilità che il condannato si astenga dal commettere futuri reati, il giudice può utilizzare tutti gli elementi a sua disposizione, inclusi i precedenti di polizia. La legge (in particolare, l’art. 9 della legge n. 121/1981) prevede espressamente che l’autorità giudiziaria possa accedere a tali dati per gli accertamenti necessari nei procedimenti in corso. Di conseguenza, non esiste alcuna norma che ne vieti l’utilizzo. I precedenti di polizia, pur non essendo condanne definitive, rappresentano un indicatore del percorso di vita e della personalità dell’imputato, elementi rilevanti per formulare un giudizio prognostico. La gravità dei fatti per cui si è proceduto ha ulteriormente rafforzato la valutazione negativa dei giudici di merito, rendendo la decisione di negare il beneficio del tutto legittima e correttamente motivata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce la natura del giudizio di Cassazione, che non ammette richieste di rivalutazione dei fatti già esaminati nei gradi di merito. In secondo luogo, e con maggiori implicazioni pratiche, consolida l’orientamento secondo cui i precedenti di polizia sono un elemento probatorio valido per la valutazione della personalità dell’imputato ai fini della concessione o del diniego della sospensione condizionale della pena. La decisione finale spetta al giudice di merito, il quale deve basare la sua prognosi su una valutazione complessiva che può legittimamente includere anche segnalazioni e contatti con la giustizia non sfociati in una condanna irrevocabile.
È possibile negare la sospensione condizionale della pena basandosi solo sui precedenti di polizia?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la prognosi sfavorevole sulla futura condotta del reo, che giustifica il diniego del beneficio, può fondarsi anche sui precedenti di polizia, in quanto la legge ne consente l’utilizzo da parte dell’autorità giudiziaria per le valutazioni nei procedimenti in corso.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se, tra le altre cose, si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in modo logico dalla Corte di Appello, oppure se chiede una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione in quanto giudice di legittimità.
Cosa significa che è stata concessa la diminuente del concorso anomalo?
Significa che i giudici hanno riconosciuto che l’imputato ha partecipato a un reato, ma che un suo complice ha commesso un reato diverso o più grave (in questo caso, l’atto violento) che, sebbene non voluto, era prevedibile. Ciò ha comportato una riduzione della pena, pur confermando la sua responsabilità penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2388 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2388 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. in Marocco il 6/10/2002
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 13/7/2022
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Piacenza che, in data 9/11/2021, aveva riconosciuto l’imputato responsabile de reati di rapina impropria aggravata e furto aggravato, condannandolo alla pena ritenuta giustizia.
2. Il cinque motivi di ricorso formulati dal difensore sono inammissibili in q reiterativi di censure adeguatamete scrutinate dalla Corte di merito e disattese con percorso giustificativo privo di aporie e illogicità manifeste. I primi due motivi che denu sotto complementari profili la mancanza e l’illogicità della motivazione con riguardo al giu di responsabilità del prevenuto ripropongono rilievi che la Corte di merito ha disatteso a 7/8, evidenziando che la condotta del prevenuto, pur non integrando alcuna dissociazione dall’attività violenta materialmente esplicata dal complice, ha trovato riconoscimento n concessione della diminuente del concorso anomalo ex art. 116 cod.pen. La difesa sollecita un’alternativa valutazione di dati fattuali che risultano correttamente apprezzati dai giud merito.
2.1 Anche la terza doglianza avente ad oggetto la mancata riqualificazione del delitto furto aggravato in quello ex art. 712 cod.pen. è destituita di fondamento, avendo la senten impugnata chiarito, con un percorso logico che si s;ottrae a censura, che il cellulare rinve nella disponibilità dell’imputato era stato sottratto unitamente ai gioielli in occasione in danno di Lannoure, in ordine al quale la coimputata Bance ha reso dichiarazioni confessorie
2.2 Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione alle censure in pu di diniego dell’esame del teste COGNOME da parte del primo giudice, sollecitato ai sensi d 507 cod.proc.pen. La Corte di merito a pag. 9 ha ribadito la legittimità dell’ordinanza rei ritenendo la superfluità dell’esame alla luce della compiuta istruttoria ed evidenziando ogni buon conto, il coinvolgimento del teste nei fatti sub B), circostanza suscettibile di i sullo statuto dichiarativo del preteso teste.
2.3 Quanto al diniego della sospensione condizionale la Corte di merito ha legittimamente valorizzato i precedenti di polizia, escludendo -anche in ragione della gravità dei fa possibilità di una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione da comportame illeciti. Questa Corte ha in più occasioni precisato che la prognosi non favorevole concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l’inutilizzabilità, ed anzi l’art. 9 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell’autorità giudizi ad essi “ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stab codice di procedura penale” (Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685 -01;Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010, Rv. 247469 – 01).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
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Il Presidente