Sospensione Condizionale della Pena: Quando la Condotta Persistente la Esclude
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. Il caso analizzato riguarda una persona condannata il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito di negare non solo la sospensione della pena, ma anche l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto e le attenuanti generiche. La chiave di volta della decisione risiede nella valutazione della condotta dell’imputata, protrattasi ininterrottamente per oltre un decennio.
I Fatti del Ricorso
L’imputata aveva presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali, tutti precedentemente respinti dalla Corte d’Appello:
1. Mancata applicazione della non punibilità per tenuità del fatto: Si contestava il mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il reato fosse di lieve entità.
2. Diniego delle attenuanti generiche: Si lamentava che il giudice non avesse concesso una riduzione di pena basata su circostanze generiche favorevoli.
3. Rifiuto della sospensione condizionale della pena: Si criticava la decisione di non sospendere l’esecuzione della pena, affermando che fosse basata su una presunta mancanza di pentimento (resipiscenza).
La Decisione della Corte sulla Sospensione Condizionale e Altri Benefici
La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati e reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente respinte. L’analisi della Corte si è concentrata sulla logicità e coerenza delle motivazioni della sentenza impugnata.
La Particolare Tenuità del Fatto
Il primo motivo è stato rigettato poiché la condotta illecita si era protratta per un lungo periodo, causando un danno economico non trascurabile. Questi elementi, secondo la Corte, escludono la possibilità di qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’, requisito indispensabile per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Le Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato considerato infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, come avvenuto nel caso di specie.
Il Diniego della Sospensione Condizionale della Pena
Il punto cruciale della decisione riguarda il terzo motivo. La Cassazione ha chiarito che il diniego della sospensione condizionale della pena non era basato sulla semplice mancanza di pentimento, ma su elementi oggettivi e concreti. La condotta illecita, iniziata nel 2013, era ancora in corso al momento della decisione (nel 2024). Questa persistenza nel reato, per una durata oggettivamente incongruente, è stata interpretata come una manifesta intenzione di continuare a violare la legge. Tale valutazione rientra nei parametri dell’art. 133 c.p., che guida il giudice nella formulazione di una prognosi sul futuro comportamento del reo.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio di diritto chiaro: la prognosi negativa sul futuro comportamento dell’imputato, che osta alla concessione della sospensione condizionale, può essere legittimamente basata sulle caratteristiche specifiche del caso. La durata eccezionalmente lunga e ininterrotta della condotta antigiuridica costituisce un elemento pregnante e sufficiente a sorreggere una valutazione di pericolosità sociale. Non si tratta di punire una mancanza di pentimento, ma di prendere atto di un comportamento che, nei fatti, dimostra una totale assenza di volontà di rientrare nella legalità. La decisione della Corte di merito è stata quindi ritenuta congrua, non illogica e giuridicamente corretta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce che la concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena non è un automatismo. Il giudice ha il dovere di effettuare una valutazione prognostica concreta, basata su elementi oggettivi desumibili dal comportamento dell’imputato. Una condotta illecita che si protrae nel tempo senza interruzioni diventa un fattore decisivo che può giustificare il diniego del beneficio, in quanto indice di una persistente volontà di delinquere. Questa decisione serve da monito: la perseveranza nel reato è un ostacolo insormontabile per ottenere la fiducia dello Stato, presupposto fondamentale per la concessione della sospensione della pena.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale è stata negata perché la condotta illecita dell’imputata, iniziata nel 2013, era ancora in corso al momento della decisione nel 2024. Questa persistenza è stata considerata un elemento oggettivo che dimostra l’intenzione di perseverare nel reato, rendendo impossibile una prognosi favorevole sul suo futuro comportamento.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La non punibilità è stata esclusa perché la condotta si è protratta a lungo nel tempo e ha causato un danno economico non irrisorio. Questi due elementi impediscono di considerare il fatto come di ‘particolare tenuità’.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere in esame ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 588 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 588 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterati doglianze già dedotte e puntualmente disattesa dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta che si protratta nel tempo, cagionando un danno economico non irrisorio (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunq rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda p della sentenza impugnata);
ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena è reiterativo e manifestamente infondato avendo il giudice di merito sottolineato che l’imputata non aveva interrotto la condotta illeci iniziata nel 2013 ed ancora in atto (nel 2024) pertanto la giustificazione della decision reiettiva non risulta fondata sulla mancanza di resipiscenza, come affermato nel ricorso, ma su elementi oggettivi che rientrano tra i parametri di valutazione di cui all’art. 1 cod. pen. e che rendono manifesta l’intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (la oggettiva ed incongruente durata dell’occupazione, mai interrotta sino “ad oggi”);
che occorre ribadire il principio secondo cui ove la prognosi negativa sul futuro comportamento dell’imputato sia fondata sulle caratteristiche del caso concreto, richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, le ragioni del diniego del benefic della sospensione condizionale della pena possono ritenersi legittime dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione del predetto beneficio dalla valutazione degli elementi indicati dall’art.133 cod.pen., nel caso di specie tanto pregnanti da sorreggere la motivazione del diniego (Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 2 76041 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025