Sospensione Condizionale e Precedenti Penali: Quando il Beneficio Viene Negato
La sospensione condizionale della pena rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, volto a favorire il recupero del condannato evitando l’esperienza carceraria per reati di minore gravità. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio, specialmente in presenza di precedenti penali specifici. Analizziamo la decisione per capire quando e perché un giudice può legittimamente negare questa misura.
Il Caso in Esame: Ricorso per Mancata Concessione del Beneficio
Il caso riguarda un individuo condannato a sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990). La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena da parte della Corte d’Appello.
L’argomento principale del ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente considerato la possibilità di concedere il beneficio.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due principi cardine del giudizio di legittimità:
La Valutazione dei Precedenti Penali
La Corte d’Appello aveva negato la sospensione condizionale con una motivazione chiara e puntuale. L’imputato, infatti, non era incensurato: era gravato da un precedente specifico e recente per un reato analogo, per il quale aveva già ricevuto una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. Inoltre, risultavano a suo carico anche altri procedimenti pendenti per reati simili. Questi elementi, secondo i giudici di merito, delineavano un quadro di personalità incline a delinquere, rendendo negativa la prognosi sulla sua futura condotta.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il ricorso è stato giudicato come una semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte in appello, senza sollevare critiche giuridiche specifiche e pertinenti contro la logicità della sentenza impugnata. In sostanza, la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa delle prove, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte sulla Sospensione Condizionale
Le motivazioni della Corte Suprema sono ineccepibili sotto il profilo giuridico. La concessione della sospensione condizionale è subordinata a una valutazione prognostica favorevole da parte del giudice, il quale deve ritenere che il condannato si asterrà dal commettere futuri reati. La presenza di un precedente penale specifico e recente, unita a carichi pendenti per la stessa tipologia di crimine, è un elemento oggettivo che milita fortemente contro una prognosi favorevole. La Corte d’Appello ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, basando la sua decisione su elementi concreti e non illogici. La Cassazione, di conseguenza, ha ritenuto il ricorso un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la sospensione condizionale non è un diritto, ma un beneficio concesso sulla base di una valutazione discrezionale del giudice. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici e recenti, costituisce il principale ostacolo alla sua applicazione. Per la difesa, è essenziale non limitarsi a contestare genericamente la decisione, ma sollevare in Cassazione vizi di legittimità concreti, come una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, evitando mere doglianze di fatto che sono destinate all’inammissibilità.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena in questo caso?
La sospensione condizionale è stata negata perché l’imputato aveva un precedente penale specifico e recente per un reato analogo, con una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a carichi pendenti per reati simili. Questi elementi hanno portato il giudice a formulare una prognosi negativa sulla futura condotta dell’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano considerate mere doglianze di fatto, ovvero una riproposizione di argomenti già valutati e respinti dal giudice di merito. Il ricorrente non ha individuato specifici vizi di legittimità (come una motivazione illogica o contraddittoria) ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non permessa in sede di Cassazione.
Cosa comporta la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende è una sanzione pecuniaria aggiuntiva che viene imposta in caso di ricorso inammissibile. Si tratta di una misura volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a finanziare programmi di reinserimento per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5929 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/11/1976
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di sei mesi di reclusione 1.200,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni g adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivaluta e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di spe travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché ritiene non applicabile la sospensione condizionale della pena (l’imputato è gravato di un precedente specifico e recente con condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione e multa; peraltro, in altra parte della sentenza, e nel pronuncia di primo grado, si segnalano anche carichi pendenti per reati analoghi);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.