Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45596 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45596 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOME il 29/11/1993
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l sentenza della Corte di Appello di Bari del 18/05/2023, che, per quanto qui interesse, aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui av condannato l’imputato per il reato di ricettazione.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta l’insufficienza della motivazione d sentenza impugnata in relazione alle modalità di identificazione del ricorr quale responsabile del reato.
1.2 II difensore eccepisce la illogicità ovvero contraddittorietà motivazione della sentenza impugnata relativamente alla valutazione della prov decisiva rappresentata dalle dichiarazioni testimoniali rese da NOME Paolo ed dichiarazioni rese dallo stesso imputato nell’interrogatorio di garanzia.
1.3 II difensore lamenta la illogicità della motivazione della sent impugnata con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
All’odierna udienza, il Procuratore generale concludeva chiedendo il riget del ricorso; il difensore, malgrado la richiesta di trattazione or procedimento, non si presentava in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo proposto.
1.1 Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, si deve precisare quale la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli eleme probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizi legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di ce che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del ris probatorio. Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legit la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugn l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mig capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compi nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d’appello, in quanto esso risponde ai param sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Co Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando, con u valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che l’imputato er riconosciuto quale soggetto alla guida dell’autovettura oggetto di furt carabinieri e, quanto al secondo motivo, che il teste NOME COGNOME aveva rif soltanto genericamente sulla possibile presenza dell’imputato sul luogo di lavor giorno in cui era stato visto alla guida dell’autovettura.
1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l’esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applic dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di f che ne consentano ragionevolmente l’esercizio, tanto più se il riconosciment invocato dall’imputato. Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge difetto di motivazione, (vedi Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 – 01).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato, per negare il benefic la condotta post delictum dell’imputato, senza specificare in alcun modo gli elementi di tale condotta, e la “pervicace negazione del reato”, con motivazi illogica, in quanto contrastante con il principio nemo tenetur se detegere, come se l’imputato avesse un dovere di confessare il reato; si deve quindi ribadire ch tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del benef fondato sulla mancata confessione da parte dell’imputato, in quanto correla effetto negativo all’esercizio del diritto al silenzio. (sez. 3 n. 4090 del 25/ dep. 01/02/2016, COGNOME, Rv. 265713).
L’illogica motivazione sulla richiesta di concessione della sospensi condizionale della pena impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della senten impugnata affinché la Corte d’appello di Bari possa valutare se il beneficio meno concedibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospension condizionale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte appello di Bari.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile il giudiz responsabilità.
Così deciso il 29/10/2024