Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32262 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32262 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 27/03/2025 del tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 marzo 2025, il tribunale di Torre Annunziata condannava COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 5 L. 263/1962 per avere venduto e comunque detenuto per la vendita molluschi con carica batterica superiore al limite previsto con Regolamento CE 2073/05.
Avverso la suindicata pronuncia COGNOME NOME propone mediante il proprio difensore, ricorso per cassazione, attraverso sette motivi di impugnazione.
Con il primo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine all’art. 131 bis c.p. essendo stata esclusa la predetta fattispeci motivazione apodittica e priva di analisi del caso.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e travisamento di prove per omessa considerazione del dato per cui i molluschi provenivano da una ditta terza e l’imputato si era affidato a certificazioni e controlli della st tratterebbe di prova decisiva.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione illogica in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale del pena. Pur trattandosi di incensurato.
Con il quarto motivo rappresenta vizi di legge e di motivazione in ordine all’accertamento della effettiva offensività del fatto, da compiersi a fronte provenienza dei molluschi da terzi e della assenza di conseguenze dannose.
Con il quinto motivo deduce l’omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo della colpa non analizzato dal giudice.
Con il sesto rappresenta l’omessa valutazione di prove difensive con riguardo ai dati attestanti la regolarità degli approvvigionamenti e la provenie dei molluschi da produttori certificati.
Con il settimo motivo deduce l’erronea esclusione della speciale tenuità del fatto, con assenza di motivazione specifica e coerente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sono inammissibili. Tranne il terzo, fondato.
Il primo è inammissibile perché il giudice ha spiegato l’esclusione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. in ragione dele risultanze processuali, escluden tenuità dell’offesa, che ha individuato nel superamento del limite massimo consentito di carica batterica secondo il Regolamento di cui al capo d imputazione. Tale motivazione evidenzia la palese infondatezza anche del settimo motivo, pure formulato in ordine alla predetta fattispecie.
Il secondo motivo è inammissibile per mancato rispetto, innanzitutto, del principio di autosufficienza, atteso che le circostanze inerenti la provenie dei molluschi e l’affidamento incolpevole dell’imputato risultano solo asserite ricorso e non allegate.
Fondato appare il terzo motivo, atteso che a fronte del diniego della esistenza di elementi giustificativi di una prognosi positiva per la concessione beneficio della sospensione condizionale, si oppone la incensuratezza de ricorrente senza che sul punto vi sia risposta alcuna per escludere, nel c concreto, che possa costituire un dato positivo ai fini in esame.
Quanto al quarto motivo, esso è inammissibile siccome generico, atteso che nulla si specifica circa la ritenuta inoffensività, in concreto, del fatto, a dell’accertato superamento del limite della carica batterica.
Il quinto motivo è inammissibile sia a fronte della emersione della colpa, in ragione dell’incontrollato superamento della carica batterica sia per la asso genericità della censura, essendo insufficiente, per difetto di specif intrinseca, la deduzione circa la mancata analisi dell’elemento soggettivo del colpa in assenza della puntuale rappresentazione delle ragioni della su insussistenza. Si rammenta’ in proposito, che il requisito della specificità motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte inten muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base de censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altr 3, n. 5020 del 17/12/2009, COGNOME, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 de 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, COGNOME, Rv. 214249).
Quanto al sesto motivo, è inammissibile sia per carenza di autosufficienza, siccome si risolve nella asserzione della esistenza di prove circostanze senza alcuna allegazione in proposito, sia per la mancat illustrazione della decisività che esse avrebbero assunto ai fini della decisione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata limitativamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di
Torre Annunziata in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
P.Q.M.
annulla* la sentenza impugnata limitativamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.