Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12484 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12484 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME, nato a Scorrano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 11-12-2023 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del l’8 aprile 2021, il Tribunale di Lecce, all’esito di rito abbreviato, condannava NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, quale titolare dell’omonima ditta individuale , avente ad oggetto attività di servizi alle imprese, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato, non presentava , rispetto all’anno di imposta 2014, la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione modello Irap, evadendo in tal modo l ‘irpef per l’importo di 62 .541 euro, avendo prodotto un volume di affari pari a 173.139,57 euro; in Scorrano il 30 settembre 2015.
Con sentenza dell ‘ 11 dicembre 2023, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena irrogata dal primo giudice ad anni 1 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza della Corte di appello salentina, NOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, osservando innanzitutto che nel caso di specie, avuto riguardo all’ammontare dell’imposta evasa, non sussiste alcuna delle ragioni ostative di cui all’art. 12, comma 2 bis , del d. lgs. n. 74 del 2000; a ciò si aggiunge che i giudici di merito, al fine di giustificare il diniego del beneficio richiesto, si sono limitati a un semplice richiamo del casellario giudiziale, senza spiegare perché dei reati contravvenzionali risalenti nel tempo, di lieve entità ed evidentemente ricollegabili alla crisi di impresa attraversata dalla ditta dell’imputato , possano giustificare una prognosi negativa nei confronti di NOME, il quale comunque continua a portare avanti la sua azienda di luminarie, dando lavoro a molti operai.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Premesso che nel caso di specie di specie non è censurata l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, occorre evidenziare che, rispetto alla richiesta difensiva volta al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, si registra nella sentenza impugnata una risposta non adeguatamente specifica, essendosi la Corte territoriale limitata a qualificare come ostative all’accoglimento della sollecitazione difensiva ‘le risultanze del certificato del casellario giudiz iale’ (pagina 5 della pronuncia gravata), senza che tuttavia siano state illustrate quali sarebbero le pregresse condanne rilevanti in tal senso.
Non può peraltro sottacersi al riguardo che dal certificato penale presente nel fascicolo processuale risultano annoverati solo decreti penali di condanna da cui è scaturita l’applicazione di pene pecuniarie non condizionalmente sospese , per cui la motivazione della sentenza impugnata sul diniego del beneficio ex art. 163 cod. pen. ritenersi soltanto apparente e dunque sostanzialmente inesistente.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolge questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all’art. 164 cod. pen., dovendo peraltro il giudice del rinvio verificare anche l’eventuale configurabilità delle condizioni ostative di cui al l’art. 12, comma 2 bis , del d. lgs. n. 74 del 2000. Resta solo da precisare, infine, che, in assenza di censure sul punto, la sentenza impugnata deve essere invece dichiarata irrevocabile rispetto a ll’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso il 17.12.2024