Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40612 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40612 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Teramo, in accoglimento dell’accordo delle parti, ha applicato all’imputato ex art. 444 cpp la pena concordata per il reato di tentato furto aggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché:
come segnalato dal giudice nel verbale di udienza, l’imputato registra (sotto i cognomi “COGNOME” e “COGNOME” due precedenti condanne a pena sospesa e non può ottenere il beneficio una terza volta;
le parti, al rilievo del giudice loro sottoposto, non hanno sollevato obiezioni, anzi il ricorrente, aderendovi, ha revocato la subordinazione della efficacia della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. alla concessione della sospensione condizionale della pena;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023