Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9410 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9410 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 maggio 2025 con cui la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio disposto da Sez. 5, n. 44924 del 21/10/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condanNOME alla pena di anni quattro di reclusione, condonati nella misura di anni tre, per vari reati di bancarotta distrattiva e documentale commessi in data 11/01/2006;
rilevato che il ricorrente deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello negato la concessione delle attenuanti generiche con motivazione erronea, perché l’incensuratezza avrebbe dovuto essere valutata, stante l’epoca dei fatti, una forma di ravvedimento era stata riconosciuta dal giudice di primo grado, ed i giudici hanno altresì ignorato gli elementi favorevoli evidenziati in un’apposita memoria, quali il tempo trascorso dai fatti, l’occasionalità degli stessi, l’assenza di precedenti penali, ed inoltre ha del tutto omesso di motivare la mancata concessione della sospensione condizionale, benché richiesta;
rilevato che, con memoria depositata in data 11/02/2026, il ricorrente contesta la valutazione preliminare di inammissibilità del ricorso, con fissazione della sua trattazione presso la Settima Sezione, avendo proposto una questione di illegalità della pena irrogata, per avere la Corte di appello applicato l’art. 62bis cod. pen. nella versione vigente, e non in quella vigente all’epoca di commissione del reato, e richiesto un superamento dell’indirizzo ermeneutico prevalente, in relazione alla contemporanea applicazione dell’indulto e della sospensione condizionale, stante l’interesse del ricorrente a tale contestuale applicazione;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato e in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati, avendo la Corte di appello, con motivazione approfondita e logica, evidenziato la notevole gravità dei reati commessi, ritenendola tale da impedire la valutazione positiva richiesta per la concessione delle attenuanti generiche, e non essendo stata peraltro, la questione della concedibilità di tale attenuanti, devoluta al giudice di rinvio in quanto, come risulta dalla sentenza Sez. 5, n. 44924 del 21/10/2021, di annullamento con rinvio della precedente decisione di appello, l’omessa concessione delle attenuanti generiche non era stata oggetto del ricorso in cassazione, né può essere ritenuta compresa nell’impugnazione del trattamento
sanzioNOMErio, trattandosi di punti diversi e autonomi della sentenza (Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020, Rv. 279673; Sez. 7, Ord. n. 14140 del 09/02/2018, Rv. 272679; Sez. 6, n. 13675 del 03/02/2016, Rv. 266731);
ritenuto il ricorso inammissibile in ordine alla deduzione dell’omessa motivazione in merito al diniego della sospensione condizionale, essendo tale richiesta manifestamente infondata, alla luce non tanto del principio giurisprudenziale secondo cui «Con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l’indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest’ultimo beneficio prevale sul primo» (Sez. U, n. 36837 del 15/07/2010, PG in proc. Bracco, Rv. 247940), per cui per applicare la sospensione condizionale il giudice avrebbe dovuto negare l’indulto, con conseguente superamento del limite stabilito dall’art. 163 cod. pen., ma per l’evidente fatto che la concedibilità della sospensione condizionale della pena è legata all’entità della pena irrogata dal giudice della cognizione, e non può mai essere concessa in relazione ad una pena residua rispetto ad essa (vedi, per gli effetti dell’indulto, Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Rv. 284972; Sez. 1, n. 30080 del 08/10/2020, Rv. 279794; Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, PM in proc. Mirabile, Rv. 201548);
ritenuto, altresì, che «In tema d’impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 2, n. 359949 del 20/06/2019, Rv. 276745);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il ,residente