Sospensione condizionale: quando il ricorso è inammissibile
La concessione della sospensione condizionale rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale. Tuttavia, la possibilità di ottenere questo beneficio non è illimitata e richiede una strategia difensiva precisa sin dai primi gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché non sia possibile invocare questo diritto per la prima volta nell’ultimo grado di giudizio.
Il caso della sospensione condizionale in Cassazione
La vicenda riguarda un imputato che, dopo la condanna in secondo grado, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione di legge e la mancanza di motivazione riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente sosteneva che il giudice d’appello non avesse adeguatamente valutato la possibilità di applicare il beneficio previsto dall’art. 163 del Codice Penale.
La decisione sulla sospensione condizionale negata
I giudici di legittimità hanno analizzato l’atto di appello originario, rilevando una lacuna fondamentale. Nel precedente grado di giudizio, la difesa si era limitata a contestare l’eccessività della sanzione, richiedendo genericamente “ogni consentito beneficio”, senza però formulare un motivo specifico relativo alla sospensione condizionale. Questa omissione ha reso il ricorso in Cassazione giuridicamente nullo per quanto riguarda tale punto.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul rigore procedurale imposto dall’articolo 606, comma 3, del Codice di Procedura Penale. Tale norma stabilisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati preventivamente presentati come motivi di appello. Il sistema giudiziario italiano impedisce infatti di introdurre questioni nuove nella fase di legittimità, poiché la Cassazione deve limitarsi a verificare la correttezza della decisione impugnata rispetto a quanto effettivamente discusso nei gradi precedenti. Inoltre, i giudici hanno rilevato che il ricorrente possedeva precedenti penali che, per legge, risultano ostativi alla concessione del beneficio, rendendo la richiesta non solo tardiva ma anche priva di fondamento sostanziale.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica accurata: ogni beneficio o eccezione deve essere sollevato tempestivamente. La mancata specificazione di un motivo in appello preclude definitivamente la possibilità di ottenere giustizia su quel punto specifico davanti alla Suprema Corte, consolidando gli effetti della sentenza di condanna.
Si può chiedere la sospensione condizionale direttamente in Cassazione?
No, se il motivo non è stato esplicitamente presentato durante il processo di appello, non può essere introdotto per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa comporta la mancata indicazione di un motivo specifico in appello?
Comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione su quel punto, poiché la legge vieta di proporre motivi nuovi in sede di legittimità.
Quali sono i rischi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto della richiesta, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41685 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41685 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 163 cod. pen., non è consentito in sede di legit perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come ben s evince dalla diretta lettura dell’atto di gravame (in particolare, il quinto motivo di appello oggetto esclusivamente l’eccessività del trattamento sanzionatorio, prospettando affatto genericamente la conseguente possibilità di ottenere poi «ogni consentito beneficio»; ad ogni buon conto, la Corte lagunare rammenta comunque che i precedenti sono da considerarsi ostativi alla sospensione condizionale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.