Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46234 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46234 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1934/2024
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 19/11/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 21740/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
Procuratore generale presso Corte d’appello di Brescia COGNOME NOME nata a CASTREZZATO il 10/06/1965
avverso la sentenza del 05/12/2023 del GIP TRIBUNALE di Brescia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio da eliminare ai sensi dellÕart. 620 lett. l c.p.p.; lÕannullamento della medesima sentenza, limitatamente alla omessa statuizione relativa alla confisca, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto
1.Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre per lÕannullamento della sentenza del 05/12/2023 del Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Brescia che, pronunciando allÕesito di giudizio abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena, ridotta per il rito e condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 10comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto perchŽ, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualitˆ di legale rappresentante della societˆ RAGIONE_SOCIALE non aveva versato le somme dovute per gli anni 2018 e 2019 utilizzando in compensazione crediti inesistenti.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 164, comma secondo, cod. pen., e 445, comma 2, cod. proc. pen., essendo stata concessa la sospensione condizionale della pena di cui lÕimputata non poteva godere a causa di una precedente condanna irrevocabile a pena di un anno e quattro mesi di reclusione che, cumulata con quella irrogata con la sentenza impugnata, ostava alla concessione del beneficio per il superamento del limite dei due anni previsto dallÕart. 164, u.c., cod. pen.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dellÕart. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 perchŽ il Giudice non ha disposto la confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato.
2.Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili.
3.Osserva il Collegio:
3.1.la pregressa condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione osta alla nuova concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena quando, come nel caso di specie, la condanna alla pena di un anno reclusione, cumulata con quella precedentemente irrogata, supera il limite di due anni previsto dallÕart. 163, primo comma, cod. pen.;
3.2.nel caso in esame, nei confronti dellÕimputata era stata pronunciata, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., sentenza di applicazione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione, irrevocabile il 21 marzo 1998;
3.3.irrilevante il fatto che da questÕultima data fossero decorsi cinque anni senza che lÕimputata avesse commesso reati perchŽ lÕestinzione del reato stabilita dal secondo comma dellÕart. 445 cod. proc. pen. non impedisce lÕapplicazione del limite previsto dallÕart. 164, u.c., cod. pen., per la fruibilitˆ, per la seconda volta, del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218529 – 01, secondo cui l’estinzione degli
effetti penali conseguente, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all’utile decorso del termine di due o cinque anni – secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione -, deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilitˆ della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilitˆ di un secondo beneficio; Sez. 1, n. 29847 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276619 – 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 – 01);
3.4.ne consegue che il beneficio della sospensione condizionale della pena non avrebbe potuto essere concesso e deve pertanto essere revocato;
3.5.è fondato anche il secondo motivo non avendo il tribunale pronunciato sulla confisca del profitto del reato, nella sua forma diretta o per equivalente, che, ai sensi dellÕart. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, doveva essere obbligatoriamente disposta anche a seguito di applicazione della pena su richiesta dellÕimputata.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena che elimina e con rinvio al Tribunale di Brescia relativamente alla omessa statuizione della confisca.
Cos’ deciso in Roma, il 19/11/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME