Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49268 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49268 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2023 del TRIBUNALE di CHIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/3.84t.i.te le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 27 marzo 2023 del Tribunale di Chieti che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex art. 168, terzo comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione, precedentemente concesso dalla Corte di appello de L’Aquila con sentenza del 7 febbraio 2022, definitiva il 4 ottobre 2022, in ordine al reato di evasione, ai sensi dell’art. 385 cod. pen., commesso il 31 marzo 2019.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che COGNOME aveva già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in ordine alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa dalla Corte di appello de L’Aquila con sentenza del 2 marzo 2020, definitiva il 26 giugno 2020, e in ordine alla pena di mesi sei di reclusione dalla Corte di appello de L’Aquila con sentenza del 14 aprile 2021, definitiva il 30 giugno 2021.
Tali cause ostative, però, non erano documentalmente note al giudice che aveva concesso per la terza volta il beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che, agli atti, era presente un certificato del casellario giudiziale datato 25 marzo 2019.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di accertare che le cause ostative erano precedenti alla sentenza concessiva del beneficio revocato, considerando che i relativi provvedimenti di condanna erano stati annotati nel certificato del casellario giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova premettere che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative, rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio. Tale ipotesi di revoca, che trova fondamento nell’inosservanza della legge penale, inficia la stessa concessione del beneficio ed è preordinata all’eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso.
L’art. 164, secondo comma, cod. pen. stabilisce, tra gli altri requisiti, che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se intervenuta la riabilitazione.
Il quarto comma del citato articolo (richiamato dall’art. 168, terzo comma, cod. pen.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non può superare i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione.
A tal fine, il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381).
Nel caso di specie, tale accertamento preliminare non risulta effettuato dal giudice dell’esecuzione mediante l’acquisizione del fascicolo utilizzato dal giudice di merito nel processo di cognizione, sicché sussiste il vizio denunciato dal ricorrente.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare il provvedimento impugNOME, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice dell’esecuzione competente.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio (a)I Tribunale di Chieti.
Così deciso il 10/10/2023