Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45199 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45199 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per la cassazione dell’ordinanza con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa inflitta con sentenza della medesima Corte di appello in data 24 giugno 2019, divenuta irrevocabile in data 15 dicembre 2020,
Nel pervenire a tale conclusione la Corte distrettuale ha rilevato che il ricorrente è stato condannato con sentenza del 27 marzo 2002 della Corte di appello di Catanzaro, divenuta definitiva il 13 marzo 2003, per il reato dì cui all’articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.056,64 di multa; nonché è stato condannato con sentenza del 19 settembre 2003 del Tribunale di Cosenza, divenuta definitiva il 17 marzo 2004, per il reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso, furto tentato, furto continuato in concorso, ricettazione continuato, alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 25.000,00 di multa.
Ha, quindi, ritenuto la sussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena avanzata dal Procuratore generale, in quanto, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. in relazione all’art. 164, ultimo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato accordato per la seconda volta, in violazione dei limiti di pena detentiva, complessivamente inflitta (tenendo conto della condanna intermedia) in misura superiore alla soglia stabilita dall’art. 163 cod. pen.
Il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia (AVV_NOTAIO) impugna con due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc pen.).
Precisa che il provvedimento impugnato conterrebbe un errore in quanto la sentenza definitiva del 15 dicembre 2020, che ha riconosciuto all’imputato il beneficio, oggetto della revoca, non riguarda una condanna ad un anno e sei mesi di reclusione ed euro 8000 di multa ma una condanna alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 8000 di multa. Il giudice dell’esecuzione avrebbe peraltro erroneamente indicato anche le imputazioni per le quali fu riportata la condanna.
Ciò precisato, il ricorrente rimprovera al giudice dell’esecuzione di avere ignorato che la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. implica che il nuovo delitto sia stato commesso nell’arco del
quinquennio che decorre dalla definitività della sentenza che ha riconosciuto il beneficio.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc pen.).
Osserva che il giudice dell’esecuzione, pur richiamando la causa di revoca di cui all’art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. avrebbe, di fatto, ritenuto la revoca ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 168 cod. pen. in combinato disposto con l’ultimo comma dell’articolo 164 stesso codice. Se il giudice di merito si è mosso in questo quadro, lo ha fatto senza accertare se i precedenti ostativi risultassero al giudice della cognizione, incorrendo pertanto nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
I motivi di ricorso, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.
Essi sono fondati.
Dal testo del provvedimento impugnato risulta che il giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena senza accertare e neppure dare atto che il condannato aveva commesso, nei termini stabiliti, un altro delitto comportante la revoca del beneficio precedentemente concesso.
Ha soltanto fatto riferimento a due condanne irrevocabili rispettivamente intervenute negli anni 2003 e 2004, rispetto al nuovo delitto (condanna irrevocabile del 2020) per il quale è stata concessa la pena sospesa, nonostante la presenza della causa ostativa relativa al limite di pena (anni due di reclusione) prevista ex art. 163 cod. pen. per la concessione del beneficio.
In altri termini, come fondatamente lamenta il ricorrente, la revoca non ha trovato causa nella previsione di cui all’art. 168, comma 1, n. 1) cod. pen. ma nell’ultimo comma dell’art. 168 cod. pen. che prevede un’ulteriore ipotesi di revoca di diritto ed obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che ha luogo quando il beneficio è stato concesso, conta:, legem, in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative.
In quest’ultimo caso, le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01).
Infatti, quando la causa ostativa è nota al giudice della cognizione, l’erronea concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere rimossa con l’impugnazione, restando viceversa il punto coperto dal giudicato che preclude qualsiasi intervento postumo del giudice dell’esecuzione, la cui competenza in materia resta ferma in tutti gli altri casi di revoca obbligatoria ovvero nel caso in cui la causa ostativa alla concessione del beneficio fosse ignota al giudice della cognizione, circostanza che impedisce la formazione del giudicato sul punto.
Il ricorso è, pertanto, fondato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Il giudice del rinvio procederà ad acquisire il fascicolo del giudizio verificando se la causa ostativa alla concessione del beneficio fosse o meno nota al giudice della cognizione e, in caso negativo, terrà conto che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest’ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, la accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che egli è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta (Sez. 1, n. 41478 del 25/10/2011, Rostas, Rv. 251553 – 01), con la sottolineatura che, tuttavia, deve ritenersi legittima la reiterazione del benefici nei confronti di chi ne abbia già usufruito se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale s’invoca l’anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione purché non vengano così superati i limiti massimi indicati nell’art. 163 cod. pen. (Sez. U, n. 1718 del 28/01/1984, COGNOME, Rv. 162815 – 01).
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 11/10/2023